TASI - Imposta sui servizi indivisibili (abrogata)
Aggiornato il: 19/10/2023
Dal 1° gennaio 2020 la Tasi è stata abrogata
La TASI è il tributo dovuto per la copertura dei servizi indivisibili quali ordine pubblico e sicurezza, urbanistica e assetto del territorio, tutela, valorizzazione e recupero ambientale, viabilità ed infrastrutture stradali, protezione civile etc.
La TASI è dovuta da chi ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto, uso, superficie ed enfiteusi) di fabbricati con l’esclusione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale con le relative pertinenze.
Il Comune di Prato ha deciso di applicare la TASI unicamente su gli immobili per cui l’IMU non è dovuta, ovvero:
fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del del D.L. 201/2011. In questo caso il pagamento è dovuto non solo dai proprietari e dai titolari di diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto, uso, superficie ed enfiteusi) nella misura del 90%, ma anche da eventuali occupanti a qualsiasi titolo (ad esempio affittuario o comodatario) nella misura del 10%.
Si ricorda che per l’anno 2019 la TASI non è dovuta sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari ad essa equiparate e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/03/2019 sono state approvate le seguenti aliquote per l’anno 2019:
fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - Aliquota 2,5 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del del D.L. 201/2011 - Aliquota 1,00 per mille;
tutti gli immobili diversi dai precedenti - Aliquota 0,00 per mille.
Il calcolo della TASI è uguale a quello dell’IMU, si deve prima ricavare la base imponibile:
rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore (160 per abitazioni, garage cantine e tettoie. Per tutti gli altri fabbricati vedi sotto)
a questo valore si applica l’aliquota e si divide per mille.
Con questo calcolo si ottiene la TASI dovuta per 12 mesi; se si deve pagare solo per una parte dell’anno, ad esempio solo 5 mesi, si deve dividere l’imposta per 12 e moltiplicare per 5.
Coefficiente moltiplicatore dei fabbricati
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10: 160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 - 140
Classificati nella categoria catastale A/10 e D/5: 80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5: 65
Classificati nella categoria catastale C/1: 55
È possibile effettuare il versamento attraverso le seguenti modalità:
modello F24 tramite banche e uffici postali.
Il modello deve essere compilato nella sezione “IMU ed altri tributi locali” utilizzando il codice identificativo del Comune di Prato G999 ed i seguenti codici tributo:
fabbricati rurali ad uso strumentale: 3959
altri fabbricati: 3961
tramite bollettino postale appositamente predisposto e disponibile presso gli uffici postali, sul c/c 1017381649 valido per tutti i comuni italiani, compilando nel campo “codice catastale” il codice identificativo del Comune di Prato G999.
Quando
entro il 16/06/2019 versamento in acconto
entro il 16/12/2019 versamento a saldo
Nota: Se il giorno della scadenza cade di sabato o domenica il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
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