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Conferma agevolazione Tari 2020 per emergenza Covid-19 rivolta ad attività economiche
Aggiornato il: 04/01/2021
23.11.2020 - Attivo il servizio online per l'invio dell'autocertificazione utile a confermare il diritto all'agevolazione Tari 2020 per emergenza Covid. Sono tenute a inviare la conferma, entro il 29 gennaio 2021, tutte le attività economiche, o comunque tutte le utenze non domestiche, che hanno ricevuto la riduzione direttamente sulla bolletta Tari a saldo con scadenza 1° dicembre 2020.
Le attività economiche o comunque tutte le utenze non domestiche, che nel periodo diemergenza Covidhanno obbligatoriamente chiuso l'attività a seguito di provvedimenti di governo, regioni o comuni, hanno diritto ad una riduzione sull’importo Tari del 25% (calcolata sulla parte variabile della tariffa).
L’agevolazione è già stata applicata nella bolletta Tari a saldo, in scadenza il 1° dicembre 2020, dove è riscontrabile la dicitura “Riduzione COVID ND”.
Tuttavia, al fine di verificare che la riduzione sia realmente spettante, tutti i beneficiari dovranno presentare un'autocertificazione in cui confermano la chiusura dell'attività a seguito di disposizioni normative.
Coloro che svolgono l'attività in sedi diverse, dovranno presentare un'autocertificazione per ogni indirizzo.
I passi da fare
1
Verificare riduzione in bolletta
2
Inviare l'autocertificazione
A chi è rivolto
Utenze Tari non domestiche
Con riduzione nella bolletta Tari
Scadenza
29 gennaio 2021
Documenti da allegare
Documento di identità fronte-retro
Tutte le utenze non domestiche, da esempio imprese, negozi, bar, cinema, ristoranti, ecc. ma anche associazioni e altri enti, che nella bolletta a saldo, in scadenza il 1° dicembre, trovano la voce "Riduzione COVID ND".
Documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante
(da scannerizzare in due parti, fronte e retro, e caricare sulla procedura online).
L'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 29 gennaio 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online.
Qualora l’autocertificazione debitamente compilata non venga trasmessa entro il termine o dove si accerti che la riduzione attribuita non è dovuta, l'importo della riduzione sarà recuperato nella prima bolletta utile, resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare che l’agevolazione era effettivamente spettante, in tal caso la riduzione verrà nuovamente erogata.