Tutte le informazioni: Assegno di natalità (Bonus bebè)
Dalla pagina dell'Inps
L'assegno di natalità o "Bonus bebè" è un contributo mensile che lo Stato concede per aiutare le famiglie a sostenere le spese per l'arrivo di un figlio.
Viene concesso in caso di nascita ma anche adozione e affido. Inoltre, a partire dal secondo figlio è previsto l'aumento del 20% dell'importo.
La durata del contributo è di 12 mensilità.
Dal 2020 il bonus bebè viene concesso sulla base di nuove soglie ISEE:
Per maggiori informazioni: Assegno di natalità (Bonus Bebè) - Inps.
A chi è rivolto
Modalità
Tempi e iter
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Ogni anno deve essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Dal 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 € al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).
Per scaricare il modulo di domanda bonus bebè Inps:
Una volta compilato, il modulo va trasmesso con una delle seguenti modalità:
La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita/adozione.
Il genitore presenta la domanda una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affido preadottivo.
Accedi al Servizio online di INPS e presenta la domanda
Vedi anche:
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Rivolgersi ai patronati.
Il beneficio decade in casi molto specifici (decesso, affidamento del figlio ad un'altra famiglia, decadenza dalla responsabilità genitoriali), elencati nel decreto.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Nel caso di una decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario
L'INPS effettua mensilmente il monitoraggio delle domande accolte e del relativo costo, e interrompe l’acquisizione delle domande nel caso in cui per tre mesi consecutivi venga superato il limite di spesa previsto dalla Legge di Stabilità per il finanziamento di questa misura.