La compravendita di oro usato (anche "compro oro") risulta affine all'attività di vendita di oggetti preziosi per la comune necessità di una licenza del Questore con durata permanente, ma viene qui separatamente trattata per alcuni aspetti specifici della normativa e delle procedure.
Con la riforma del settore, introdotta dal D.Lgs. 92/2017, l'autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.P.S. è condizione necessaria ma non più sufficiente per l'avvio dell'attività di compro oro.
Infatti l'art. 3, comma 1, del citato D.Lgs., subordina il legittimo esercizio dell'attività di compro oro all'iscrizione degli operatori in un apposito registro informatico istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (O.A.M.), la cui finalità è quella di rendere tempestivamente disponibili a tutte le autorità competenti i dati e le informazioni riguardanti ogni singolo operatore compro oro.
Il Decreto del Ministro Economia e Finanze 14/05/2018 ha individuato le “Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro”.
Con circolare prot. 557/PAS/U/011572/12020(1) del 13/08/2018 il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dettagliato le modalità operative per l'iscrizione al registro degli operatori compro oro, evidenziando che “l'esercizio di tale attività in assenza di iscrizione è abusivo e sottoposto alla sanzione penale della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro”.
Per l'esercizio di una qualsiasi attività imprenditoriale nel nostro territorio è necessario essere in possesso di requisiti specifici, come indicato dalla regolamentazione del Comune di Prato, che vanno ad integrare la normativa statale e regionale in materia di attività imprenditoriali.
Fino ad ora, per dichiarare il possesso di tali requisiti, erano presenti sul sito istituzionale SUEAP dei modelli integrativi da compilare e allegare nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) delle pratiche. Adesso, la nuova versione di STAR, prevede che il compilatore della pratica dichiari espressamente, nel quadro “Dati attività”, sotto la propria responsabilità: “relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità”. Compilando quel quadro, l'interessato rilascia, a tutti gli effetti di legge, le dichiarazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti.
Per facilitare, in chi compila la pratica STAR, la comprensione e la consapevolezza di ciò che esattamente andrà a dichiarare per l'esercizio della propria specifica attività, il Comune di Prato rende disponibili delle liste di controllo (check-list) sostitutive. Una prima check-list è stata introdotta dal 7 giugno 2021 per sostituire l'autocertificazione con le dichiarazioni indispensabili per l'esercizio delle attività nel centro storico.
In seguito ulteriori check-list saranno pubblicate in sostituzione dei moduli "com-1", "com-2" e "punteggi per somministrazione alimenti e bevande".
Anche se tutte le check-list non sono moduli obbligatori da allegare in STAR, se ne raccomanda comunque la compilazione e la conservazione nei locali di esercizio dell'attività per agevolare l'esecuzione dei controlli da parte degli organi accertatori.
Documenti da allegare
Dichiarazioni integrative alla SCIA per esercizio di vicinato
Dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita
Requisiti
Chi intende avviare ed esercitare l’attività di compro oro deve ottenere la licenza del Questore e poi iscriversi in un apposito registro istituito presso l’OAM (Organismo degli Agenti in attività creditizia e dei Mediatori creditizi).
È obbligatorio identificare ogni cliente, prima di eseguire le operazioni di compravendita, con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
Ai fini di una maggiore tracciabilità delle transazioni, e della univoca riconducibilità al disponente della somma, è stata abbassata da 1000 a 500 euro la soglia per l’utilizzo del contante; tale modalità di pagamento è obbligatoria anche per le operazioni frazionate.
Sempre ai fini di assicurare piena tracciabilità delle transazioni, gli operatori dei compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie.
Per ogni operazione di compravendita deve essere compilata una scheda numerata progressivamente e recante:
La compilazione della scheda sostituisce la tenuta del registro. Al cliente dovrà essere rilasciata ricevuta riepilogativa e resta fermo il divieto di alienare o alterare l’oggetto prezioso nei dieci giorni successivi.
In applicazione delle norme antiriciclaggio, l’operatore è obbligato a segnalare tempestivamente le operazioni sospette​ all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), istituita presso la Banca d’Italia.
Il D.Lgs. 92/2017 assoggetta all’obbligo di iscrizione al registro OAM l’operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio, in via eventualmente subvalente dell’attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d’impresa, eserciti l’attività di compro oro, ossia l’attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati. Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro e tenuti all’iscrizione al registro OAM, anche gli operatori professionali in oro o i titolari di gioiellerie che intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati.
Pertanto, gli Operatori iscritti all’Albo tenuto dall’UIF presso la Banca d’Italia, sono stati ricompresi, per natura delle loro attività peculiari svolte, nella legge antiriciclaggio (Decreto Legislativo n° 231/07 modificato e integrato dal D.Lgs n° 90/2017) e, qualora svolgano e/o intendano svolgere anche l’attività di operatore compro oro, sono tenuti, altresì, al rispetto del decreto previsto per questi ultimi (D.Lgs n° 92/2017); di conseguenza, assoggettati simultaneamente a due discipline di contrasto al riciclaggio.
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque condizionato:
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque subordinato:
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque condizionato:
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Questore, senza il quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
L'interessato deve presentare al SUEAP la sola richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza art. 127 T.U.L.P.S., esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando i codici attività 47.100R o 47.102R o 47.104R (a seconda del tipo di esercizio di vendita) e scegliendo nell'opzione Altri adempimenti tecnici l'endoprocedimento PS4.
Il SUEAP trasmetterà al Questore la pratica ai fini dell'acquisizione della licenza di polizia.
In caso di attività commerciale già avviata, e quindi già autorizzata, il più delle volte non sarà necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso.
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque condizionato:
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Contributo di iscrizione, da corrispondere annualmente, per gli importi e con le modalità pubblicati nel sito di OAM.
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.