Presentazione di ricorso-reclamo e procedimento di mediazione tributaria

Servizio attivo

Come e quando è possibile richiedere al Comune il procedimento di reclamo-mediazione in materia tributaria

  • avviso di accertamento/liquidazione;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;
  • ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest’ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
  • atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione e in tal caso la procedura di reclamo-mediazione è di competenza dell’Agente di riscossione.

Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza del Comune.

Infatti, nei casi previsti dall’art 17 bis del D.Lgs. 546/1992 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017 - con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune (procedimento di reclamo-mediazione) che si può concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e Comune.

Durante la fase di mediazione (90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte del Comune), i termini rimangono sospesi e il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

La procedura di reclamo-mediazione si attiva per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (per valore della controversia si intende l'importo del tributo/canone pubblicitario al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

I passi da fare

1
Preparare documenti
2
Presentare ricorso
3
Sospensione dei termini
4
Accoglimento o silenzio rigetto

Quando richiederlo

  • per controversie di valore non superiore a € 50.000

Termini presentazione

  • Entro 60 giorni dal ricevimento

Modalità

  • Esclusivamente per PEC
  • Fino a € 3.000 anche allo sportello, per posta, a mezzo ufficiale giudiziario

Tempi e iter

  • Entro 90 giorni: accoglimento o silenzio rigetto

Una volta appurato che l’atto notificato rientra tra quelli sopra elencati, si può proporre ricorso-reclamo intestato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità notificandolo come meglio specificato di seguito. La formulazione all’interno del ricorso-reclamo di una proposta di mediazione è facoltativa.

Il ricorso-reclamo può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è fino ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l’obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

Un Fac-simile della domanda di ricorso da presentare è disponibile nella sezione Documenti da presentare.

A partire dal 1° Luglio 2019 il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato esclusivamente mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Prato solo per le sole controversie di valore fino a € 3.000 - in cui è ammessa la difesa in proprio - se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso anche a mezzo ufficiale giudiziario, per posta o consegna diretta.

Pec

PEC: comune.prato@postacert.toscana.it

A partire dal 1° Luglio 2019 il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato esclusivamente mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Prato con le modalità di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015 - adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 - in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:

  • deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
  • deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: ".pdf.p7m".
Allo sportello

Per le sole controversie di valore fino a € 3.000:

  • mediante consegna diretta al protocollo del Comune di Prato che ne rilascia ricevuta
Piazza del Pesce 9 - Prato
Apertura al pubblico
Lunedì e giovedì ore 9.00 - 17.00
Martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 13.00
Per posta

Per le sole controversie di valore fino a € 3.000, è possibile notificare il ricorso anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo, sulla facciata esterna scrivere l’indirizzo) e indirizzarlo a:

  • Comune di Prato – Servizio Risorse Umane e Finanziarie – Piazza del Comune, 2 – 59100 - Prato

Il ricorso-reclamo dovrà contenere:

  • intestazione alla Commissione Tributaria Provinciale competente;
  • il soggetto che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto;
  • i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
  • residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
  • il codice fiscale;
  • indirizzo di posta elettronica certificata;
  • l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
  • il valore della controversia;
  • i motivi;
  • al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti al Mediatore nominato dall’Amministrazione, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:

  • annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
  • accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione);
  • provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
  • nessuna risposta da parte dell’Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.

Costituzione in giudizio
Qualora non si addivenga alla mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.
La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.

Tempi

La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale.

La notifica deve essere effettuata entro i seguenti termini:

• a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto o del diniego di rimborso che il contribuente intende impugnare;
• nel caso di rifiuto  tacito o espresso del rimborso a seguito della domanda di reclamo/mediazione, il ricorso può essere proposto alla commissione tributaria di Prato dopo il novantesimo giorno dalla notifica della domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’entrata e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto;
• in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale successivo ricorso-reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

Via Paronese 110 - Prato
Numero verde
800 888333 (attivo da rete fissa) 199 105105 (attivo da rete mobile)
Centralino (per informazioni)
0571 1969333
Apertura al pubblico
Sportello Aperto: per eventuali appuntamenti contattare il call center
Lunedì ore 9.00 -12.30
Martedì, mercoledì ore 9.00 -12.30 e ore 14.00 - 16.30
Giovedì ore 9.00 - 16.30
Venerdì ore 9.00 - 14.00

  • Art 17 bis del D.Lgs 546/1992 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e successive ulteriori modifiche.

Ultimo aggiornamento: 10/07/2024

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