Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza del Comune.
Infatti, nei casi previsti dall’art 17 bis del D.Lgs. 546/1992 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017 - con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune (procedimento di reclamo-mediazione) che si può concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e Comune.
Durante la fase di mediazione (90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte del Comune), i termini rimangono sospesi e il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
La procedura di reclamo-mediazione si attiva per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (per valore della controversia si intende l'importo del tributo/canone pubblicitario al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
Quando richiederlo
Termini presentazione
Modalità
Tempi e iter
Una volta appurato che l’atto notificato rientra tra quelli sopra elencati, si può proporre ricorso-reclamo intestato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità notificandolo come meglio specificato di seguito. La formulazione all’interno del ricorso-reclamo di una proposta di mediazione è facoltativa.
Il ricorso-reclamo può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è fino ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l’obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
Un Fac-simile della domanda di ricorso da presentare è disponibile nella sezione Documenti da presentare.
A partire dal 1° Luglio 2019 il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato esclusivamente mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Prato solo per le sole controversie di valore fino a € 3.000 - in cui è ammessa la difesa in proprio - se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso anche a mezzo ufficiale giudiziario, per posta o consegna diretta.
PEC: comune.prato@postacert.toscana.it
A partire dal 1° Luglio 2019 il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato esclusivamente mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Prato con le modalità di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015 - adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 - in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
Per le sole controversie di valore fino a € 3.000:
Per le sole controversie di valore fino a € 3.000, è possibile notificare il ricorso anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo, sulla facciata esterna scrivere l’indirizzo) e indirizzarlo a:
Il ricorso-reclamo dovrà contenere:
Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti al Mediatore nominato dall’Amministrazione, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.
Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:
Costituzione in giudizio
Qualora non si addivenga alla mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.
La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.
Tempi
La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
La notifica deve essere effettuata entro i seguenti termini:
• a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto o del diniego di rimborso che il contribuente intende impugnare;
• nel caso di rifiuto tacito o espresso del rimborso a seguito della domanda di reclamo/mediazione, il ricorso può essere proposto alla commissione tributaria di Prato dopo il novantesimo giorno dalla notifica della domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’entrata e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto;
• in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale successivo ricorso-reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.
Ultimo aggiornamento: 10/07/2024
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