16.01.2024 - Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (il Dl n. 145/2023) è definitiva l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale. Chiarimenti sulla procedura telematica di assegnazione del CIN dal sito del Ministero del Turismo

Con la legge Quadro 217/1983 è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri per la classificazione delle strutture ricettive del sistema turistico, distintamente per:

In Toscana sono vigenti in materia la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del sistema turistico regionale) e il relativo regolamento attuativo 47/R/2018.

Le strutture ricettive sono individuate al punto 75 della Tabella "A" allegata al D. Lgs. 222/2016 (Madia 2), dove è previsto il regime amministrativo della SCIA UNICA per l'avvio dell'attività, eventualmente accompagnata dalla Notifica Sanitaria ai fini della registrazione per la somministrazione di alimenti e bevande e dalla SCIA prevenzione incendi per le strutture con più di 25 posti letto.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10 della Tabella "A" si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di ulteriori attività (acconciatore, estetista, palestra, lavanderiavendita di preziosi, eccetera) si applicano i relativi regimi amministrativi.

Disposizioni comuni

Denominazione - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016

  1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
  2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
  3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
  4. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al presente articolo.

Insegna - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016

All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista.

Digital detox - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016

  1. Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
  2. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Assistenza sanitaria - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016

  1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
  2. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.

Accesso per animali - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016

  1. La struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
  2. Per i cani si applica l’articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).
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