La definizione di gas tossico sta nell’articolo 1 del Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 : “Agli effetti dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato gas tossico:

a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.
 

Normativa

La normativa internazionale ha assunto una configurazione specifica per la disciplina delle merci pericolose, ciò nonostante il R.D. 147/1927 ha conservato la sua importanza nella vigente regolamentazione nazionale, costituendo essenziale strumento autorizzativo per l’utilizzo, la custodia, la conservazione ed il trasporto dei gas tossici.

Un collegamento esplicito alla normativa attuale di matrice europea, almeno per quanto riguarda l’aspetto del trasporto dei gas tossici, è stato effettuato dal Decreto Ministeriale 31 luglio 2012, sostituendo il paragrafo II del D.M. 9 maggio 1927, attuativo del regolamento speciale di cui al R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927, recante «Norme concernenti i trasporti».

Ferma restando la necessità o meno di acquisire l’apposita licenza, le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:

  • decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”;
  • decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
  • i codici dell’Organizzazione internazionale marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;
  • decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell’aviazione civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;
  • disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in quanto applicabili;
  • altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili.
     

Gas tossici

Ad oggi i gas tossici riconosciuti come tali ai sensi del R.D. n. 147/1927 sono i seguenti:

  1. Acido cianidrico
  2. Ammoniaca
  3. Anidride solforosa
  4. Benzina contenente composti organometallici
  5. Cianuri di: potassio, sodio, calcio, bario, argento, cadmio, rame e zinco
  6. Cloro
  7. Cloropicrina
  8. Cianogeno: bromuro e cloruro
  9. Etere ciano-carbonico
  10. Fosgene
  11. Isonitrili
  12. Ossido di etilene
  13. Piombo tetraetile
  14. Solfuro di carbonio
  15. Idrogeno fosforato
  16. Bromuro di metile
  17. Piombo tetrametile
  18. Solfato di metile
  19. Cloruro di metile
  20. Acido fluoridrico
  21. Trifluoruro di boro
  22. Metilmercaptano
  23. Tetraidrotiofene
  24. Dimetilsolfuro
  25. Etilisopropilsolfuro
  26. Etilmercaptano
  27. Dietilsolfuro.

Il normale stato fisico di alcune delle sostanze sopra elencate non è quello gassoso; i cianuri, il bromuro di cianogeno si presentano allo stato solido. Potrebbe apparire paradossale il mantenimento in vigore di una norma (il R.D. 147/1927) che prevede una classificazione di talune sostanze pericolose, mentre si tende ad un’armonizzazione della classificazione delle sostanze chimiche.

Il regolamento europeo 1907/2006/CE, noto come regolamento REACH (acronimo di “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals” ovvero “Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche”), ha delineato la nuova politica di gestione in ambito comunitario dei prodotti chimici.

Il GHS (acronimo di “Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals”, ovvero “Sistema Globale di Armonizzazione della classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche”), originato dall’Agenda 21 su Ambiente e Sviluppo sostenibile approvata a Rio de Janeiro nel 1992, è alla base del regolamento europeo 1272/2008/CE, noto come regolamento CLP (acronimo di “Classification, Labelling and Packaging”, ovvero “Classificazione, Etichettatura ed Imballaggio”), che include appunto i criteri del sistema GHS nella normativa che disciplina i trasporti delle merci pericolose nell’Unione Europea.

La definizione contenuta nel R.D. 147/1927 si discosta pertanto dall’accezione moderna di gas tossici di cui alla classificazione armonizzata delle sostanze chimiche.

Tuttavia, trattare oggi dei gas tossici di cui al R.D. n. 147/1927 significa esaminare comunque tutte le problematiche che si interfacciano con le sostanze pericolose, indagando aspetti diversi che fanno capo a normative con differenti campi di applicazione, accomunate da una logica di sicurezza.

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