Per favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti sull'intero territorio nazionale, l'art. 51 della Legge 99/2009 impone a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile l'obbligo di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato.

L'operatività dell'obbligo è stata resa esecutiva con D.M. 15/10/2010 MISE, pubblicato in G.U. 26/11/2010 n. 277. 
 

Soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione e responsabilità relativa alla fissazione dei prezzi

La norma individua nel gestore dell'impianto il destinatario dell'obbligo a comunicare i prezzi di vendita praticati al pubblico, relativamente ai carburanti per autotrazione.

Il gestore, ai sensi della normativa di riferimento, resta unico responsabile della fissazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell'obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni sui prezzi (ovvero mediante accesso diretto al sito del Ministero, delega a terzi o trasmissione mediante piattaforma di terzi).
 

Oggetto della comunicazione

I prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti erogati, con tutte le cifre decimali effettivamente applicate, con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore.

Su base volontaria possono essere comunicati anche i prezzi relativi ad altra forma di vendita.

Le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Decorrenza dell'obbligo di comunicazione

Dal 16/09/2013 l'obbligo è in vigore per tutti gli impianti di distribuzione stradali di carburante sul territorio nazionale, a prescindere dalla tipologie di strade, dalla tipologie di carburante o di modalità di erogazione.

Cadenza della comunicazione

L'obbligo è individuato esclusivamente con riferimento:

  • alla comunicazione iniziale;
  • a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazioni di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;
  • alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

La cadenza settimanale deve essere rispettata anche in caso di non variazione dei prezzi.

Su base volontaria il sistema consente anche di inserire una programmazione di prezzi relativa a differenze di orario o settimana. La programmazione è resa visibile solo al momento di validità e ciò può essere utile per rendere i prezzi visibili ai consumatori sempre aggiornati, limitando l’incombenza di comunicazione. Per assolvere all'obbligo è comunque fondamentale inserire i dati nei campi indicati con "prezzi in vigore".

Modalità di trasmissione dei prezzi

Esclusivamente mediante utilizzo dell'applicativo MISE: carburanti.mise.gov.it.

Non è ammessa la trasmissione dei prezzi mediante e-mail né mediante PEC.
 

Attestazione della corretta trasmissione dei prezzi

Per semplificare le procedure d'inserimento dei prezzi nel sistema di monitoraggio, nonché limitare gli oneri di comunicazione in capo ai gestori, il MISE ha sviluppato alcuni strumenti che rendono possibile a piattaforme o sistemi di dialogare direttamente con il sistema del Ministero. Per i dettagli vedi punto 6 del MISE - Osservaprezzi carburanti - Istruzioni per i gestori.

A seguito della comunicazione dei prezzi, il sistema genera automaticamente un’attestazione dell’invio (una ricevuta in formato pdf che viene archiviata nella sezione Ricevute del sistema e conservata on-line per almeno 120 giorni) e che comprova l’avvenuta trasmissione anche nei casi di controllo successivo.

Il Ministero procederà periodicamente alla "storicizzazione dei prezzi" risalenti a date anteriori ai 120 giorni al fine di consentire maggiore efficienza al sistema. Per qualsiasi legittima richiesta, in caso di necessità da parte del gestore, lo stesso potrà richiedere al Ministero l'estrazione del database storico delle comunicazioni effettuate.

Sanzioni conseguenti all’inadempimento

Ai sensi dell’art. 51 L. 99/2009, in caso di omessa comunicazione o di prezzo praticato alla pompa superiore a quello comunicato si applica la sanzione di cui all’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 (da Euro 516 a Euro 3.098) per violazione dell'art. 14 del medesimo D.Lgs.

Al fine di monitorare in loco l’effettivo adempimento il MISE può, sulla base dei riscontri ottenuti dal sistema, segnalare al Comune territorialmente competente il mancato aggiornamento dei prezzi.

La sanzione di cui all'art. 51 della  L. 99/2009 deve essere applicata in virtù di tale richiamo, poiché il riferimento al D.Lgs. 114/98 è solo un rinvio in senso tecnico, per evitare di ripetere nella Legge 99 somme e modalità.

Si tratta di una previsione e di una competenza statale, che vuole garantire omogeneità sul territorio nazionale, chiedendo a tutti gli impianti siti sul territorio nazionale di aggiornare costantemente i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante al MISE e sul sito.

Riferimenti normativi

  • Articolo 51, legge 23 luglio 2009, n. 99
  • Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010
  • Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013
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