Definizioni

Si intendono:

a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;

c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;

d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di personale e con pagamento preventivo al rifornimento effettuato dall'utente;

e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente;

f) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture (porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento:

  • di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;
  • di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare e i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l’attività di autotrasporto;
  • limitatamente alle grandi infrastrutture, di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;
  • di automezzi di proprietà o in leasing di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione.

h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, destinate al rifornimento di macchine e automezzi, di proprietà o in leasing, dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, nonché destinate, all'interno delle grandi infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al rifornimento di aeromobili, treni e di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato.

Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti

I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 64 della Legge Regionale 62/2018 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 101, della stessa l.124/2017 . L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti di distribuzione di carburanti che sono in regolare sospensione dell'attività. 

Compatibilità degli impianti esistenti

  1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all’articolo 58 della Legge Regionale 62/2018, il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 442/2000, secondo quanto stabilito all'articolo 1, comma 102, della l. 124/2017, con la quale attesta se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste all'articolo 60 della Legge Regionale 62/2018, oppure che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna all'adeguamento dell'impianto, da completare nei termini stabiliti dal sopracitato articolo 1, comma 102, della l. 124/2017 .
  2. L'impianto non è incompatibile qualora sussista una deroga formale, da allegare alla dichiarazione di cui al punto 1, rilasciata dall'ente competente prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della l. 124/2017.
  3. Il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti che abbia proceduto all'adeguamento di cui al punto 1, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 102, della l. 124/2017.
  4. Qualora l'impianto ricada in una delle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento nei termini prescritti, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro i termini di cui all'articolo 1, comma 103, della l. 124/2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione e si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 103, 105, 108, 109, 110, 116 e 117, della l. 124/2017.
  5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 66 e 67, solo a seguito del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 58 della Legge Regionale 62/2018.

Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti

Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della l. 124/2017, sono considerati incompatibili nei seguenti casi:

a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:

  • privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del d.lgs. 285/1992;
  • situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del d.lgs. 285/1992;

b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:

  • ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;
  • ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
  • privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del d.lgs. 285/1992.

Tipologie di impianti per modalità di erogazione

  1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli o di suoi dipendenti o collaboratori.
  2. Durante l’orario di apertura dell’impianto di cui al punto 1, deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l’assistenza al rifornimento a favore di persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
  3. Negli impianti senza la presenza del gestore non sussistono vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service pre-pagamento, ovunque siano ubicati gli impianti. La modalità totalmente automatizzata deve essere adeguatamente pubblicizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992.
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