Con l'art. 51 della Legge n. 3/2003 (cd. Legge Sirchia) entra in vigore la regola generale di non fumare in tutti i locali chiusi.
Sarà, pertanto, possibile fumare solo nelle sale per fumatori, realizzate in base ai criteri dettati dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Quest'ultimo stabilisce che questi locali devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

  • essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
  • essere dotati di ingresso con porta automatica normalmente chiusa;
  • essere forniti di adeguata segnaletica luminosa con la scritta "area per fumatori" che, in caso di mancato funzionamento dell'impianto di  ventilazione sarà sostituita automaticamente dalla scritta "Vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione";
  • non rappresentare un locale di passaggio per i non fumatori;
  • essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in relazione alla capienza della sala;
  • nei ristoranti, avere una superficie inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione.

Sanzioni

Da euro 27,50 a euro 275,00, raddoppiano qualora l'infrazione sia commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza e in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Da euro 220,00 a euro 2.200,00 per i responsabili della vigilanza, raddoppiano qualora l'infrazione sia commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza e in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Riferimenti normativi

Legge 16.01.2003 n. 3 - art. 51 - "Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo";
DPCM 23.12.2003 - (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»);
Legge Regionale 04.02.2005 n. 25 (Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo).

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