Organismo di Composizione della Crisi (OCC) da sovraindebitamento "Terre di Prato"
Aggiornato il: 10/05/2022
Istituito con il Capo II della Legge 3/2012, l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) offre un'opportunità di intervento per porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole, al fine di conservare per quanto è possibile la capacità di fare progetti e costruire il futuro in maniera dignitosa.
Ad una vasta pluralità di soggetti, persone fisiche e giuridiche (meglio di seguito dettagliate) - che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali - è oggi concesso, con l'ausilio dell'OCC, di formulare una proposta di accordo con i creditori tramite un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio.
Presupposti per l'accesso alla procedura sono la incolpevolezza e la meritevolezza.
Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà intervenire il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
Possono accedere alla procedura
Il consumatore, definito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera "b", della Legge 3/2012 come "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta".
L'imprenditore commerciale sotto soglia di fallimento (art 1 comma 2 L.F.).
L'imprenditore cessato da oltre un anno.
L'imprenditore agricolo.
Gli eredi dell'imprenditore defunto.
Il professionista, singolo o associato.
Il lavoratore autonomo.
Gli enti privati non commerciali.
Le start up innovative.
Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14 e ss. Codice Civile.
Le fondazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14 e ss. C.C.
Le associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36 e ss.C.C.
I comitati ai sensi dell'articolo 39 e ss.C.C.
Le organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 226/1991.
Le associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000.
Le organizzazioni non governative ai sensi dell'articolo 28 della L. 287/1991 e della L. 383/2000.
Le associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della L. 398/1991.
Gli enti lirici ai sensi del D.Lgs. 367/1996.
Le ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/1997.
I centri di formazione professionali ai sensi della L. 845/1978.
Gli istituti di patronato ai sensi della L. 152/2001 e del DPR 1017/1986.
Le imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/2006.
Modalità di accesso alla procedura
All’OCC Terre di Prato si può rivolgere chi abita nel territorio della circoscrizione di competenza del Tribunale di Prato - ovvero in uno dei sette Comuni della nostra provincia (Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio) e nel comune di Calenzano - contattando le rispettive Amministrazioni Comunali per rappresentare i propri problemi di sovraindebitamento, come l’incapacità di estinguere un mutuo o far fronte a una rateizzazione.
Il debitore deve prima richiedere un incontro informativo, gratuito e riservato, inviando una e-mail a: