L'avvio, la modifica e la cessazione di attività di internet point, phone center, fax e CED, qualora effettuate in via esclusiva, non sono soggette ad adempimenti da svolgere presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP).

Uno specifico regolamento comunale consente a Prato tali attività solo nei locali che possiedono determinati requisiti strutturali e le vieta comunque nel centro storico, come delimitato dalle mura cittadine.

Un internet point è un esercizio dove si utilizza un computer con accesso ad internet a pagamento, con tariffa oraria o a minuti.

Un phone center (spesso ma non sempre collegato all'internet point) è un'attività di servizio dove sono messi a disposizione del pubblico:

  • apparecchi per le comunicazioni, anche telematiche, come apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici;
  • servizi di trasmissione via fax con particolari tecnologie che permettono di effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete (anche denominata VOIP).

Non sono considerate phone center e internet point tutte quelle attività (bar, alberghi, pizzerie, etc.) che, pur mettendo a disposizione dei clienti mezzi di comunicazione (telefoni, fax, apparecchiature internet, etc.), non hanno come oggetto principale un’attività di telecomunicazioni regolamentata dall'art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L. 259 del 1/08/2003).

L'avvio, la modifica e la cessazione delle attività di internet point, phone center, fax e CED, qualora effettuate in via esclusiva, non sono soggette ad adempimenti da svolgere presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune.

Tali attività sono peraltro consentite a Prato solo nei locali che possiedono tutti i requisiti strutturali previsti dallo specifico regolamento per le attività di phone center e internet point, il quale ne vieta comunque l’insediamento all’interno del centro storico, come delimitato dalle mura cittadine.

A chi rivolgersi

A seguito dell’emanazione della circolare ministeriale DGCA/2/102141 del 24/05/2004, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente all'Ispettorato Territoriale di competenza, una dichiarazione (allegato 9 del D.L. 259 del  01/08/2003) resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, per l'offerta al pubblico dei citati servizi di comunicazione elettronica, unitamente ad altre informazioni richieste dall'allegato medesimo. 

La competenza degli Ispettorati a ricevere le dichiarazioni riguarda esclusivamente quelle che hanno per oggetto l'offerta al pubblico del servizio telefonico (phone center) ed il servizio internet (internet point) in luoghi presidiati ai quali può aggiungersi il servizio fax, normalmente offerto unitamente ai suddetti servizi, l’apertura di CED.

Rapporti con la raccolta di scommesse

L'allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, è un'attività di intermediazione che, in assenza della licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, costituisce reato penale (art. 4, comma 4 -bis, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401), come ribadito da sentenza della Corte di Cassazione.

Normativa e regolamenti

Ordinanza n. 2 del 19.03.2008 - Orario di apertura e chiusura dei "phone center" e degli "internet point" (25.5 KB) File con estensione pdf

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