La Regione Toscana ha trattato il tema dei servizi temporanei di custodia e ricreazione per bambini oltre i 3 anni di età (baby parking e ludoteche) escludendo che si tratti di servizi educativi.

A Prato il regolamento comunale per l'autorizzazione, l'accreditamento e la convenzionabilità dei servizi alla prima infanzia privati all'art. 1 comma 11 dispone che:

" I servizi di custodia breve e temporanea, comunque denominati, dal momento che non hanno finalità educative, non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia; devono essere attrezzati per consentire attività di gioco con carattere di estemporaneità, occasionalità, non devono prevedere iscrizioni, abbonamenti, o frequenze periodiche, continuative e/o abituali, devono rispettare le vigenti norme in materia di igiene e sanità pubblica e sicurezza.

Non possono accogliere bambini di età compresa tra 0 e 3 anni ".

Riepilogando:

  • baby parking e ludoteche, anche coesistenti nella medesima struttura, sono attività liberamente esercitabili, non disciplinate come servizi educativi per l'infanzia e non soggette a SCIA o autorizzazione comunale;
  • sono necessari comunque i requisiti di destinazione d'uso, edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc. previsti in generale per tutti gli ambienti nei quali si ha permanenza di persone;
  • sono fatte salve le discipline specifiche di attività eventualmente compresenti: somministrazione di alimenti e bevande, giochi gonfiabili, ecc.

Viceversa:

tutto ciò che ha come destinatari i bambini al di sotto dei 3 anni di età o ha finalità educative o non può essere autorizzato, nemmeno per gli aspetti edilizi e di igiene e sanità pubblica.

Altre informazioni utili

Aiutaci a migliorare il sito. Valuta questa pagina