Con decreto n. 11 del 08.01.2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono state emanate le disposizioni cui devono attenersi i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine (quali saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio e isoglucosio, anche in soluzione) per adempiere alle disposizioni di cui all'art. 28 della Legge 82/2006.
A decorrere dal 01/07/2015 il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine deve essere tenuto esclusivamente con modalità telematiche, attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) .
Per le modalità operative di tenuta del registro dematerializzato vedi l'Allegato 2 al D.M. n. 11 del 08.01.2015.
La modalità cartacea non è più ammessa, anzi è soggetta a sanzioni.
Nessun adempimento è dovuto presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune da parte dei produttori, degli importatori, de grossisti e degli utilizzatori delle sostanze zuccherine soggette a registro.