Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte (dove per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo), detiene una quota superiore al 50 % della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Ogni vendita sottocosto deve essere comunicata al SUEAP almeno 10 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo 3 volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune 10 giorni prima della data di inizio e possono essere fatte solo 3 volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50.
Per poter effettuare un'altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Le comunicazioni che riguardano le vendite sottocosto devono essere predisposte sul Modello scaricabile nella sezione "documenti da allegare" e presentate al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio del sottocosto.
La presentazione deve avvenire, esclusivamente, in modalità on line dalla PEC della ditta (o da quella del professionista incaricato - in questo caso dovrà essere allegata anche la procura speciale per l'invio) alla PEC del Comune di Prato.
Sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, le vendite sottocosto relative a:
Le vendite sottocosto sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, anche:
Rimane obbligo del titolare del negozio, nel caso intenda inviare messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, indicare in modo chiaro i prodotti venduti sottocosto, il numero minimo dell'unità di prodotti disponibili per ciascuna referenza ed il periodo temporale della vendita, nonché le relative circostanze nel caso di:
Il titolare deve inoltre provvedere ad indicare, in modo inequivocabile, i prodotti sottocosto all'interno del negozio.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 non si applicano:
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