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Si tratta di una delle forme speciali di vendita al dettaglio che si effettua in via telematica (on line), nel settore alimentare e non alimentare.

Secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Europea COM(97)157, il commercio elettronico si basa sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via telematica e comprende attività quali:

  • commercializzazione di merci e servizi per via elettronica  
  • distribuzione on line di contenuti digitali
  • effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione
  • on line sourcing
  • appalti pubblici per via elettronica
  • vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita.  

Nella sua accezione più ristretta, per commercio elettronico si intende l'acquisto e la vendita di beni e servizi attraverso il Web, ricorrendo a server sicuri (protocollo HTTPS), con servizi di pagamento in linea (ad es. carta di credito)

ll commercio elettronico comprende prodotti (esempio: prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (es. servizi di informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (es. assistenza sanitaria e istruzione) e di nuovo tipo (es. centri commerciali virtuali).

Per l'esercizio dell'attività principale di vendita online occorre una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare, con modalità esclusivamente telematica tramite STAR, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

Se l'attività viene svolta con l'ausilio di un deposito, questo deve avere destinazione d'uso TC-commerciale.

Per le procedure, il costo dei diritti ed i regimi amministrativi applicabili, si rinvia alle seguenti pagine:

Se la vendita online è relativa al settore alimentare è necessario presentare al SUEAP, prima dell’inizio dell’attività, la Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).

Commercio elettronico come attività accessoria ad altra tipologia di vendita

Se l'attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di vendita al dettaglio, già precedentemente segnalata al SUEAP, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo e quindi non serve alcun adempimento al SUEAP, qualora la vendita riguardi gli stessi beni oggetto dell'attività principale.

Modelli di vendità

 

Drop ship

È un modello di vendita grazie al quale il venditore cede ad un utente finale un prodotto senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il consumatore acquista il prodotto sul portale dell'azienda e inoltra l'ordine automaticamente al fornitore, il quale invia il prodotto al cliente dell'azienda.


Reseller

È un diverso modello di vendita in cui il rivenditore è una società o una ditta individuale che acquista beni o servizi con l'intenzione di venderli, di solito a scopo di lucro, anziché consumarli o utilizzarli. L'azienda acquista e immagazzina da uno più fornitori prodotti che mette a disposizione on line, dove vengono acquistati; poi l'azienda imballa e invia i prodotti ai propri clienti. Questa modalità è premiante per gli esperti di settori, che potranno acquistare i prodotti ritenuti migliori all'interno di una nicchia di mercato (shop monotematico di categoria) e organizzare sistemi di upselling e reselling, giocando anche con i prezzi di spedizione.


Produzione

L'azienda produce beni in quantità necessaria per l'immissione nel mercato telematico, attraverso brand appositamente creati, mediante terzi o direttamente per superare i costi di rappresentanza e distribuzione. La produzione è artigianale se realizzata non in serie o da macchine, ma completamente a mano o per mezzo soltanto di attrezzi.

Marketplace

Si definisce tale il mercato on line che raggruppa beni e servizi di diversi venditori o diversi siti web. Si differenzia dal negozio online perché al suo interno sono presenti normalmente più venditori: per certi versi,è  la stessa differenza riscontrabile tra negozio di vicinato e  centro commerciale. Oltre a un'offerta più varia di prodotti rispetto a un e-commerce singolo, il marketplace offre all'utente finale maggiori garanzie durante la finalizzazione dell'acquisto e la successiva ricezione del prodotto acquistato: si trattiene l'importo dell'ordine fino alla consegna, per poi trasferire l'importo dovuto al venditore, decurtato della commissione di vendita.

Si distinguono marketplace verticali, che offrono un solo prodotto, specializzandosi anche nei prodotti di nicchia di questo settore (es. Zalando, RobotItaly, JustEat) e marketplace orizzontali, che offrono prodotti e servizi di diverso tipo (es. eBay, Pixplace, Amazon, Alibaba, ecc.).

  • Legge Regionale Toscana 62/2018, articolo 75

Il commercio elettronico nella normativa comunitaria e nazionale

Il commercio elettronico rientra nella seguente definizione di contratto a distanza dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): un contratto, cioè, avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso.

Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano, quindi, le disposizioni del Codice del Consumo (in particolare gli articoli da 50 a 61 e l’articolo 68), nonché - per gli aspetti non normati da esso - le disposizioni di cui al D.Lgs. 70/2003 che ha recepito la direttiva 2000/31/CE nel dettare una disciplina generale per qualsiasi tipo di servizio fornito in via elettronica, sia nel settore del B2C (Business to Consumer, cioè l'azienda vende prodotti o servizi direttamente al consumatore finale) sia in quello del B2B (Business to Business, cioè transazioni da un'azienda produttiva a un'altra impresa che non coinvolgono il consumatore finale). Rimane escluso invece il settore del C2C (Consumer to Consumer, cioè scambio di merci o servizi tra utenti privati tramite piattaforme telematiche dedicate).

Si applicano le seguenti disposizioni articolo 75, commi 3 e 4, Legge Regionale Toscana 62/2018:

  • è vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore;
  • sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico.
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