L'attività di vendita di cose antiche e usate era disciplinata dall'art. 126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e non poteva essere esercitata senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (poi il SUAP comunale), che ne rilasciava una presa d’atto.
L'art. 126 TULPS è stato abrogato, con decorrenza 11.12.2016, dall'art.6 del D.Lgs. 222/2016 (Madia 2), nell'ambito della nuova definizione dei regimi amministrativi delle attività commerciali, liberalizzando la vendita delle cose antiche e usate.
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere 2 marzo 2018, n. 545 reso al Ministero dell'Interno (vedi la sezione Ulteriori informazioni), ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS non è condivisibile la tesi di un'abrogazione implicita dell’art. 128 del TULPS.
Si conferma l'obbligo per il commerciante di tenere aggiornato il “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, autovidimato, ove devono essere annotate le generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.
Il commerciante di cose antiche e usate provvede all'autovidimazione in tutte le pagine del "Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi" e poi deve inviare tramite PEC allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) il modulo (disponibile nella sezione Documenti da allegare) compilato e firmato.
Copia della dichiarazione, con la ricevuta telematica di avvenuta presentazione al SUEAP, deve essere allegata al registro oggetto della vidimazione e ne costituisce parte integrante.
All'atto di un eventuale controllo, il registro deve essere esibito all'agente accertatore contestualmente alla dichiarazione e alla ricevuta della medesima tramite PEC.
In caso di violazione dell'obbligo, è la Prefettura l'autorità competente sia alla ricezione del verbale di accertamento e degli eventuali scritti difensivi sia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Nessun diritto di segreteria e istruttoria è dovuto per l'autovidimazione.
Occorre, evidenziare, che ben diverse sono le finalità delle due disposizioni contenute negli artt. 126 e 128 del TULPS.
La prima disposizione, quella contenuta nell’art. 126 (ora abrogata), non consentiva l’esercizio del commercio di cose antiche o usate senza una preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, regolando, quindi, le modalità di accesso all’attività, che si è voluto, con la riforma, rendere libera. La seconda disposizione, contenuta nell’art. 128, ha la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte dai soggetti in essa indicati e quindi anche sulle attività di commercio compiute sulle cose antiche o usate.
È quindi ben possibile che una attività commerciale, riguardante cose antiche o usate, possa oggi essere avviata ed esercitata senza possibili controlli all’accesso ma che permanga il controllo sulle successive transazioni delle cose antiche o usate. Del resto è ben noto che il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite.
Il controllo sulle transazioni, che è reso possibile attraverso l’annotazione delle stesse su un apposito registro, reso obbligatorio dall’art. 128 del TULPS, rende così possibile l’attività di contrasto del mercato illegale delle cose antiche e usate.
Ulteriore elemento che conferma la permanenza nell’ordinamento della disposizione contenuta nell’art. 128 del TULPS è costituita dal fatto che il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 63 e segg.), e le relative disposizioni applicative (D.M. 15 maggio 2009, n. 95), che sono pacificamente vigenti, hanno inteso disciplinare nel dettaglio, con riferimento ai beni oggetto di tutela, le modalità per l’esercizio del controllo sulle transazioni.
Nota: estratto dal parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, 2 marzo 2018, n. 545 su quesito del ministero dell'Interno, per il testo integrale, vedi gli allegati sottostanti.
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