La legislazione
Da diversi anni a questa parte, essenzialmente per merito delle donne, il
tema della qualità della vita urbana si coniuga con l'aspirazione a
rivedere l'organizzazione degli orari e dei tempi della città: del
lavoro, dei servizi, dei trasporti, della cultura, della famiglia, ecc.. Il
problema dei tempi e degli orari è diventato una primaria questione politica,
un importante obiettivo di governo delle città. Il progetto di legge di iniziativa
popolare "Orari di lavoro, stagioni della vita, tempi delle città"
presentata alla Camera dalle donne parlamentari progressiste nel 1990 (firmataria
Livia Turco)4 , sancisce per tutti i cittadini, uomini e donne, tre grandi
diritti: il diritto all'"autogoverno del tempo"; il diritto
alla libera espressione della propria personalità nella varie dimensioni
dell'esistenza (lavoro, cura, tempo libero, formazione, affettività,
vita di relazione); il diritto a prestare e a ricevere cura". Superamento
della divisione sessuale del lavoro e redistribuzione del lavoro di cura tra
uomini e donne, oltre che tra individui e società, diventano espliciti impegni
delle istituzioni. Si tratta di un progetto, mai istituzionalizzato che, per
la prima volta in Italia parla di un "Piano Regolatore degli Orari della
città" mirato a "rendere più umani i tempi di lavoro, i tempi
della città e i tempi di vita".
Le politiche fino ad ora condotte in tutte le città stanno elaborando temi
attorno al nesso che fu posto da questa prima legge espressione profonda della
cultura femminile. In particolare il tema del tempo diventa operativo, all'inizio
degli anni Novanta, con la Legge 142/90, "Ordinamento delle Autonomie
locali", che nasce dall'idea che anche il tempo della città,
come il territorio, possa essere coordinato e governato dall'Amministrazione
comunale. Tale legge contempla per la prima volta la redazione di Piani Regolatori
degli Orari o di Piani di coordinamento degli orari. L'art. 36 della
legge 142/90 fornisce, infatti, un importante riferimento legislativo, dal
quale sono derivate un insieme di norme scritte negli Statuti dei singoli
Comuni e leggi regionali. Tale articolo al terzo comma, attribuisce al sindaco
il compito di "coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione
dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti". Altre
leggi (a livello nazionale), che riguardano, spesso indirettamente, gli orari
e i tempi della città sono: la Legge 241/90 "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
La norma, conosciuta come la "legge per la trasparenza del procedimento
amministrativo", recepisce il problema del tempo come strettamente legato
ai diritti di cittadinanza e ad un nuovo rapporto fra le amministrazioni e
i cittadini, introducendo l'obbligo di espletare il procedimento amministrativo
in un tempo breve e definito, chiaramente indicato su ogni atto. Ecco come
recita il comma 2 dell'articolo 2: "Le pubbliche amministrazioni
determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento
della domanda se il procedimento è ad iniziativa o di parte". Per suddetta
legge inoltre il tempo è un fattore sociale che determina pari opportunità
fra i cittadini: all'art. 1, infatti, si parla di un riequilibrio delle
responsabilità familiari fra i due sessi "anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro".
La Legge 125/1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità
fra uomo e donna nel lavoro" all'art. 2 comma 2, lett. e indica
mediante una riorganizzazione del lavoro e delle condizioni e del tempo di
lavoro, la via per favorire un miglior equilibrio tra responsabilità familiari
e professionali e una più equa ripartizione dei compiti tra i sessi. Tali
disposizioni sono riprese nella Legge 421/92 e nel Decreto legge attuativo
29/93 "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 Ottobre 1992, n. 241" che rivedono
la disciplina in materia di pubblico impiego. Il decreto 29/93 (art. 5 comma
1 lett. d), fra i criteri generali di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni
sancisce "l'armonizzazione degli orari di servizio di apertura
degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonchè con quelli del lavoro
privato".
A livello regionale sono state poi approvate leggi di indirizzo per il piano
regolatore degli orari con la previsione anche di finanziamenti per attività
di ricerca sul governo dei tempi nel territorio regionale, iniziative volte
all'informazione ee alla diffusione dei diritti dei cittadini per migliorare
la qualità della vita individuale e collettiva attraverso un razionale governo
del tempo, costituzione di un osservatorio permanente, corsi di formasione
professionale. Per la Toscana abbiamo la Legge Regionale 1992/62 "Prime
norme per la formazione dei piani per il coordinamento degli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche. Finanziamento dell'attività di ricerca da parte dei Comuni
singoli o associati".
Tale legge afferma il "diritto dei cittadini, donne e uomini, all'autogoverno
individuale del tempo; il riconoscimento del diritto al tempo per l'esercizio
del diritto ai servizi, alle risorse necessarie per prestare cura e il riconoscimento
delle diverse opzioni individuali in relazione al tempo (lavoro, cura, formazione,
tempo libero)".
Importante anche la Legge regionale 96/1995 "Norme per il governo del
territorio" che individua la connessione tra le politiche del territorio
e l'organizzazione dei tempi, nei diversi cicli della vita, e degli
orari della città. Tale legge intende orientare l'azione dei pubblici
poteri a favore dello sviluppo sostenibile nella Toscana, garantendo la trasparenza
dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di
governo del territorio: "il governo del territorio privilegia una organizzazione
degli spazi che salvaguardi il diritto alla autodeterminazione delle scelte
di vita e del lavoro" (art. 3). L'art. 5 c. 5 bis prosegue recitando:
"Deve essere altresì garantita una corretta distribuzione delle funzioni
al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione tra il sistema
di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi nei
diversi cicli della vita umana, in modo da favorire una fruizione dei servizi
pubblici e privati di utilità generale che non induca necessità di mobilità".
Un nuovo quadro legislativo nazionale è stato presentato in Parlamento (firmataria
Livia turco) nel marzo del 1995. La legge disciplina i compiti delle regioni,
i poteri del sindaco, il piano territoriale degli orari della pubblica amministrazione,
la partecipazione di cittadini/e, i calendari scolastici, gli orari dei negozi,
le banche del tempo. è una legge di terza generaziopne che ricapitola
i cinque anni di esperienza italiana in materia di azioni sugli orari.
Negli ultimi anni sul tema è cresciuto un patrimonio di riflessioni, proposte
e sperimentazioni soprattutto per merito delle donne. In alcune città italiane
sono state avviate esperienze per realizzare tempi e orari di vita più rispettosi
delle esigenze dei cittadini. Anche il Comune di Prato, dopo avere sondato
le esigenze dei cittadini/cittadine sull'organizzazione dei servizi,
ha istituito un Assessorato alla Trasparenza al quale è stata conferita un'apposita
delega ai tempi e agli orari della città.
