Rilevata la necessità di istituire, in vari punti della viabilità comunale, stalli di sosta per i monopattini elettrici, allo scopo di rendere la sosta di tali veicoli compatibile con quella dei veicoli tradizionali e di garantire la sicurezza della circolazione e dei pedoni;
vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dall'art. 33-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito con modificazione dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, contenente disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici, nonchè dei monopattini elettrici;
visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 giugno 2019, n. 229, recante norme per la disciplina per la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 27 MAGGIO 2021 nelle sotto indicate vie e piazze ed ivi nei punti meglio individuati negli allegati tecnici, parti integranti e sostanziali della presente ordinanza, siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
PARCHEGGIO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di indicazione: parcheggio (Fig. II 170 Art. 125 del regolamento del codice della strada) con pannelli integrativi di: monopattino (Fig. 2 allegato 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 giugno 2019, n. 229) e di zona rimozione coatta (Modello II 6/m Art. 83 del regolamento del codice della strada) e realizzando appositi stalli di sosta di dimensione idonea a contenere i monopattini elettrici con minimo franco libero per la manovra di parcheggio, utilizzando per detti stalli segnaletica orizzontale di colore bianco, conforme al regolamento di attuazione del codice della strada.
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L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 27 maggio 2021