Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1180/2021

Istituzione di stalli di sosta per monopattini elettrici in vari punti della viabilità comunale.
il dirigente

Rilevata la necessità di istituire, in vari punti della viabilità comunale, stalli di sosta per i monopattini elettrici, allo scopo di rendere la sosta di tali veicoli compatibile con quella dei veicoli tradizionali e di garantire la sicurezza della circolazione e dei pedoni;

vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dall'art. 33-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito con modificazione dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, contenente disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici, nonchè dei monopattini elettrici;

visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 giugno 2019, n. 229, recante norme per la disciplina per la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 27 MAGGIO 2021 nelle sotto indicate vie e piazze ed ivi nei punti meglio individuati negli allegati tecnici, parti integranti e sostanziali della presente ordinanza, siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Piazza Buonamici;
  • Piazza del Collegio;
  • Piazza Macelli;
  • Piazza Duomo;
  • Piazza Santa Maria delle Carceri;
  • Piazza Sant'Agostino;
  • Piazza del Pesce;
  • Piazza San Francesco;
  • Piazza San Domenico;
  • Piazza Mercatale;
  • Piazza della Stazione;
  • Piazza San Marco;
  • Piazzale alla Conca di Santa Trinita;
  • Via del Melograno;
  • Via Santa Caterina;
  • Via Gaetano Magnolfi;
  • Via Felice Cavallotti;
  • Via Giuseppe Verdi;
  • Via Giovanni di Gherardo;
  • Viale Piave;
  • Via Fabio Filzi (fronte ingresso stazione FS Prato Borgonuovo):

PARCHEGGIO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di indicazione: parcheggio (Fig. II 170 Art. 125 del regolamento del codice della strada) con pannelli integrativi di: monopattino (Fig. 2 allegato 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 giugno 2019, n. 229) e di zona rimozione coatta (Modello II 6/m Art. 83 del regolamento del codice della strada) e realizzando appositi stalli di sosta di dimensione idonea a contenere i monopattini elettrici con minimo franco libero per la manovra di parcheggio, utilizzando per detti stalli segnaletica orizzontale di colore bianco, conforme al regolamento di attuazione del codice della strada.


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L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 27 maggio 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)