Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 872/2021

Trasloco in via Santa Margherita, civico 37, eseguito dalla ditta Bartolini Traslochi
il dirigente

Allo scopo di consentire l'esecuzione di operazioni di trasloco in via Santa Margherita, in prossimità del civico 37, a cura della ditta Bartolini Traslochi;

vista la richiesta P.G. 21.042.013.210408 del giorno 08 aprile 2021, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 419/2021 del giorno 08 aprile 2021;

visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16.05.2020, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 15.07.2020, e, in particolare, l'art. 1, punto 14, per il quale "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi...";

visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 dell'11/06/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" nella parte in cui si riferisce al "...protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 13...";

visto il citato Allegato 13, avente per oggetto "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", al D.P.C.M. 11 giugno 2020;

visto il D.P.C.M. 14 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 176 dell'14/07/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", il quale, al comma 1, dispone che "...le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020";

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

visto il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ove è riportato che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

visto il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario n. 2 del 15-01-2021);

visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;

visto l'art. 4 del succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021, avente per oggetto Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, il quale stabilisce che "sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali...rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13...";

visto il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.79 del 01-04-2021, nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 40 del 22 aprile 2020 avente per oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2" e, in particolare, il punto 12 del dispositivo, ove è significato di "di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.04.2020...", e il terzo capoverso delle "Disposizioni finali" ove "è confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.04.2020...";

acquisita, in data 8 aprile 2021, agli atti dell'ufficio, la dichiarazione - contenuta nell'istanza per l'occupazione di suolo pubblico indirizzata a So.Ri. S.p.A. - relativa al rispetto di tutte le prescrizioni tese a evitare il contagio da virus Covid-19, a cura della ditta esecutrice dei lavori, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che il giorno 28 APRILE 2021, dalle ore 00:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 05:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1 Provvedimento principale

  • Via Santa Margherita:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco le aree ad esse adibite dovranno essere opportunamente circoscritte a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

2. Deviazioni

Durante detta fase di chiusura il transito veicolare proveniente da via F. Cavallotti sarà deviato in:

Via San Giorgio, Viale G. Galilei, Ponte F. di Marco Datini, Via G. Miniati, Via Vittorio Emanuele Orlando, Via G. Capponi, Via P. Colletta, Piazza Santa Maria della Pietà, Via N. Machiavelli, Via G. Matteotti, Ponte al Mercatale e Piazza Mercatale;

il traffico veicolare proveniente da Piazza Giovanni Ciardi e diretto in Via Piero Cironi in:

Via Porta al Serraglio, Via dell'Angiolo, Piazza Santa Elisabetta, Piazza Sant'Agostino, Via della Stufa, Via Convenevole da Prato, Via del Vergaio, Via della Sirena, Piazza Duomo, Piazza Filippo Lippi, Canto alle Tre Gore, Via Piero Cironi.


3. Ulteriori provvedimenti:

3.1

  • Viale Galileo Galilei, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via San Giorgio e l'intersezione regolata a rotatoria con Via J.L. Protche:

SENSO UNICO con direzione da Via San Giorgio verso Via J.L. Protche, revocando l'attuale doppio senso di circolazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;

3.2

  • Via Galileo Galilei, in corrispondenza dell'intersezione regolata a rotatoria con Via J.L. Protche:

SENSO VIETATO verso Via San Giorgio, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;

3.3

  • Via San Giorgio:

SENSO UNICO, con direzione dal Canto alle Tre Gore verso Viale G. Galilei, revocando l'attuale senso unico di circolazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;

3.4

  • Via San Giorgio, in corrispondenza dell'intersezione con Via F. Cavallotti/Via Sant'Antonio:

SENSO VIETATO verso Via Santa Margherita, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;

3.5

  • Via San Giorgio, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sant'Antonio/Via F. Cavallotti:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Viale G. Galilei, per il traffico proveniente dal Canto alle Tre Gore, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.6

  • Via Felice Cavallotti, all'intersezione con Via San Giorgio:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Viale G. Galilei, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.7

  • Canto alle Tre Gore, all'intersezione con Via Santa Margherita:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Via P. Cironi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.


4. Preavvisi

L'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:

  • Piazza Giovanni Ciardi, in corrispondenza dell'intersezione con Via Porta al Serraglio;
  • Viale Galileo Galilei, in corrispondenza dell'intersezione con Via J. L. Protche;
  • Via Ferdinando Targetti, in corrispondenza dell'intersezione con Viale Galileo Galilei;
  • Viale Galileo Galilei, in corrispondenza dell'intersezione con Ponte F. di Marco Datini;
  • Ponte Francesco Marco Datini, in corrispondenza dell'intersezione con Viale G. Galilei;
  • Piazza Mercato Nuovo, in corrispondenza dell'intersezione con Viale G. Galilei;
  • Via Pistoiese, in corrispondenza dell'intersezione con Via Curtataone;
  • Via Convenevole da Prato, in corrispondenza dell'intersezione con Via del Seminario.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice delle operazioni di trasloco;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del trasloco;
  4. rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 di cui alla dichiarazione citata in premessa;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice del trasloco ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 aprile 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)