Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2463/2021

Rifacimento camminamento pedonale soprastante il sottopasso ferroviario posto in via Enrico Mayer, al Km 17+125 della linea ferroviaria FS Bologna - Firenze, a cura di RFI S.p.A. .
il dirigente

Allo scopo di consentire il rifacimento del camminamento pedonale soprastante il sottopasso ferroviario posto in via Enrico Mayer, al Km 17+125 della linea ferroviaria FS Bologna - Firenze, a cura di RFI S.p.A.cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane);

vista la richiesta presentata da So.Ri S.p.A. e riferita alla pratica Asup 1734/2021 del giorno 14 ottobre 2021;

visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16.05.2020, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 15.07.2020, e, in particolare, l'art. 1, punto 14, per il quale "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi...";

visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 dell'11/06/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" nella parte in cui si riferisce al "...protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 13...";

visto il citato Allegato 13, avente per oggetto "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", al D.P.C.M. 11 giugno 2020;

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

visto il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ove è riportato che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;

visto l'art. 4 del succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021, avente per oggetto Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, il quale stabilisce che "sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali...rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13...";

visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 1, è stabilito che "all'art. 1, il comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 2, è stabilito che "all'art. 3, il comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 18.05.2021, avente per oggetto "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale, all'art. 12 "Linee guida e protocolli", dispone che "I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome";

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;

visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, avente per oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23-07-2021, il quale, all'art. 1, dispone che "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

visto l'art. 2, comma 1, del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il quale dispone che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

visto l'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ove si dispone che "1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 40 del 22 aprile 2020 avente per oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2" e, in particolare, il punto 12 del dispositivo, ove è significato di "di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.04.2020...", e il terzo capoverso delle "Disposizioni finali" ove "è confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.04.2020...";

acquisita, in data 14 ottobre 2021, agli atti dell'ufficio, la dichiarazione - contenuta nell'istanza per l'occupazione di suolo pubblico indirizzata a So.Ri. S.p.A. - relativa al rispetto di tutte le prescrizioni tese a evitare il contagio da virus Covid-19, a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dalle ore 09:00 alle ore 18.00 del giorno 2 NOVEMBRE 2021 e dalle ore 21:00 dello stesso giorno fino alle ore 04:30 del successivo giorno 3 NOVEMBRE 2021, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1 Provvedimento principale

  • Via Enrico Mayer, limitatamente al tratto posto in sottopasso ferroviario al km 17+125 della linea ferroviaria FS Bologna-Firenze:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;

2. Deviazioni

Durante la validità dei provvedimenti di divieto di transito di cui al punto 1, il traffico veicolare sarà deviato come segue:

  • il traffico veicolare - limitatamente ai veicoli aventi altezza massima non superiore a m 0,95 - proveniente da via P. Gobetti e diretto verso via G. Ferrari, via A. Anile, via B. Telesio e via R. Ardigò, sarà deviato in:

- via A. Gramsci, via G. Amendola, via R. Ardigò;

  • il traffico veicolare - limitatamente ai veicoli aventi altezza massima non superiore a m 0,95 - proveniente da via E. Mayer e diretto verso via G. Ferrari, via A. Anile, via B. Telesio e via R. Ardigò, sarà deviato in:

- via B. Latini, via C. Balbo, via G. Capponi, piazza Santa Maria della Pietà, via P. Colletta, via N. Machiavelli, via G. Matteotti, via P. Gobetti, via A. Gramsci, via G. Amendola, via R. Ardigò.

  • il traffico veicolare - limitatamente ai veicoli aventi altezza massima non superiore a m 0,95 - proveniente da via G. Ferrari, via A. Anile, via B. Telesio e via R. Ardigò e diretto in via E. Mayer sarà deviato in:

via G. Amendola, via P. Gobetti, via della Fonderia, via E. Mayer.

I veicoli degli Organi di Polizia, di soccorso, di pronto intervento e dell'igiene urbana sono autorizzati a percorrere, nell'accesso e nell'uscita alla e dall'area denominata "Il Cantiere", interessata dalle suddette vie G. Ferrari, A. Anile, B. Telesio, R. Ardigò, la pista ciclopedonale "Fausto Coppi", nel tratto di collegamento tra Ponte Francesco di Marco Datini e via G. Ferrari.

3. Ulteriori provvedimenti

3.1

  • Via Giovanni Amendola, tratto compreso tra l'intersezione con via A. Gramsci e l'intersezione con via R. Ardigò:

SENSO UNICO ALTERNATO, revocando temporaneamente il senso unico di circolazione esistente, con TRANSITO REGOLATO DA IMPIANTI SEMAFORICI, con luci a tre colori, posti a ciascuna delle estremità di cui sopra, tra loro sincronizzati.

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 0,95, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a metri 0,95;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.

3.2

  • Via Giovanni Amendola, in prossimità dell'intersezione con via R. Ardigò, per il traffico proveniente dal lato di via A. Gramsci:

DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite destra e sinistra.

3.3

  • Via Enrico Mayer, all'intersezione con via B. Latini, per il traffico proveniente dal lato di via G. Capponi:

STRADA SENZA USCITA, in direzione del sottopasso ferroviario e di via della Fonderia, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

3.4

  • Via della Fonderia, all'intersezione con via E. Mayer:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso via B. Latini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;

3.5

che, dalle ore 09:00 del giorno 2 NOVEMBRE 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 5 NOVEMBRE 2021, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Giuseppe Ferrari, a partire dalla svolta del sottopasso ferroviario posto al km 17+125 della linea Bologna-Firenze per circa 15 ml. in adiacenza al rilevato ferroviario:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di rimozione forzata e di validità.

3.6

Si dispone che, a cura di R.F.I. S.p.A., sia occultata, per tutta la validità dei provvedimenti di divieto di transito e di conseguente modifica della circolazione, la segnaletica stradale verticale incompatibile con quanto previsto dalla presente ordinanza.

4. Preavvisi

Si dispone che, a cura di R.F.I. S.p.A., sia apposta congrua ed idonea segnaletica temporanea di preavviso, relativa al divieto di transito e ai percorsi in deviazione, in corrispondenza delle sotto indicate intersezioni:

  • Via G. Capponi/via E. Mayer;
  • Via E. Mayer/via B. Latini;
  • Via P. Gobetti/via della Fonderia;
  • Via P. Gobetti/via A. Gramsci;
  • Via A. Gramsci/via G. Amendola;
  • Via G. Capponi/Piazza Santa Maria della Pietà;
  • Via P. Colletta/via N. Machiavelli;
  • Via N. Machiavelli/via G. Matteotti;
  • Via G. Matteotti/via P. Gobetti;
  • Via della Fonderia/via E. Mayer;
  • Via G. Amendola/via R. Ardigò.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

R.F.I. S.p.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili di R.F.I. S.p.A.;
  4. rispetto della dichiarazione citata in premessa relativa al rispetto di tutte le prescrizioni tese a evitare il contagio da virus Covid-19 nonché della normativa e dei protocolli sanitari vigenti in materia;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, R.F.I. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico R.F.I. S.p.A., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 25 ottobre 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)