Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1761/2021

Mercato straordinario degli ambulanti in Piazza del Mercato Nuovo.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di un'edizione straordinaria del mercato degli ambulanti, prevista in Piazza del Mercato Nuovo il giorno 1 agosto 2021;

vista la Determinazione n. 1637 del giorno 25 giugno 2021, con la quale il Servizio Governo del Territorio ha autorizzato lo svolgimento del suddetto mercato;

vista la comunicazione pervenuta dal Servizio Governo del Territorio in data 25/05/2021, nella quale è stato significato che, in occasione del mercato di cui al presente provvedimento, "...dovranno essere rispettate tutte le disposizioni anti-contagio previste dai vigenti protocolli";

visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;

visto l'art. 26, commi 1 e 2, del succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021, il quale stabilisce che "le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11...";

visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 1, è stabilito che "all'art. 1, il comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 2, è stabilito che "all'art. 3, il comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 18-5-2021, avente per oggetto Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale, all'art. 3 (Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali), stabilisce che "Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centricommerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020";

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;

preso atto che il Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. 19.06.2003, n. 132, prevede lo svolgimento di tre edizioni straordinarie del suddetto mercato in un anno, in date ed anche in sedi diverse, da stabilirsi secondo le modalità descritte dall'art. 28, comma 1, del regolamento stesso;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che il giorno 01 AGOSTO 2021, dalle ore 05:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 16:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1 Provvedimento principale

  • Piazza del Mercato Nuovo, limitatamente all'area evidenziata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e d'eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi d'eccezione.

Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o degli organi di Polizia.

2 Deviazioni

Durante detta fase di divieto di transito nel suddetto tratto di Piazza del Mercato Nuovo, il traffico veicolare diretto verso Viale G. Galilei sarà deviato in:

Piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, Piazza G. Ciardi, via Porta al Serraglio, via F. Cavallotti e Viale G. Galilei.

3 Ulteriori provvedimenti

3.1

  • Piazza del Mercato Nuovo, per il traffico veicolare proveniente dal lato di via A. Angiolini, in corrispondenza dell'intersezione con il tratto di via Bologna, posto a collegamento tra la stessa piazza e la viabilità principale di via Bologna:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso Via Bologna, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;

3.2

  • Piazza del Mercato Nuovo, limitatamente alla parte compresa tra l'intersezione con il tratto di viabilità secondaria di via Bologna e l'intersezione con Piazza della Gualchierina:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti e frontisti della stessa Piazza della Gualchierina, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

3.3

  • Piazza del Mercato Nuovo, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Piazza della Gualchierina, in corrispondenza dell'intersezione con il tratto di viabilità secondaria di via Bologna:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso via Bologna, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.4

  • Piazza della Gualchierina, in corrispondenza dell'intersezione con Piazza del Mercato Nuovo:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso il tratto di viabilità secondaria di via Bologna, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.5

  • Via Bologna, tratto di viabilità secondaria, posta all'altezza del civico 67, in corrispondenza dell'intersezione con la viabilità principale della stessa:

STRADA SENZA USCITA, verso Piazza del Mercato Nuovo, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.




In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione del mercato dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione del mercato dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto l'evento in oggetto.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese di Consiag Servizi Comuni S.r.l.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del mercato e di Consiag Servizi Comuni S.r.l.;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rispetto della vigente normativa statale e regionale e dei vigenti protocolli in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione del mercato, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione del mercato e, per quanto attiene all'apposizione della segnaletica, di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 23 luglio 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)