Allo scopo di destinare, in via delle Badie, sul lato opposto ai civici 130-132/1, un tratto in fregio alla viabilità principale alla sosta dei mezzi della Polizia Municipale;
vista la richiesta P.G. 239-CPF2-2020 del 18/11/2020, inerente all'estensione dell'area di sosta riservata ai mezzi della Polizia Municipale in via delle Badie, sul lato opposto al civico 130, regolamentata, per n. 2 (due) stalli, dall'ordinanza n. 1259 del 16/09/2009, prot. n. 111541/2009;
preso atto del sopralluogo effettuato da personale di questo Servizio Lavori Pubblici e Mobilità e del Comando di Polizia Municipale in via delle Badie;
accertata la fattibilità tecnica dell'intervento richiesto, adottando nuovi provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) ed il D.P.R. 19.12.1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
che dal giorno 5 FEBBRAIO 2021 in:
1. Provvedimento principale
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24 ECCETTO VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di Polizia Municipale (Fig. II 111 Art. 125).
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza, afferente al tratto di via delle Badie sul lato opposto ai civici 130-132/1, e in particolare l'ordinanza n. 1259 del 16/09/2009, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 8 febbraio 2021