Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1762/2021

Mercato "Terra di Prato" in Piazza Mercato Nuovo.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di alcune edizioni del mercato denominato "Terra di Prato", previste in Piazza Mercato Nuovo nei giorni 7, 21 e 28 agosto 2021 e nei giorni 4, 11, 18, 25 settembre 2021, dalle ore 06:00 alle ore 15:00;

vista la richiesta pervenuta dall'Associazione "Mercato Terra di Prato" in data 20 luglio 2021, P.G. n. 148327, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento del suddetto mercato nei giorni di sabato dei mesi di agosto e settembre 2021;

dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G 13-000-2276-200401/r/r del giorno 22 luglio 2021;

preso atto della D.G.C. n. 5 del 7 gennaio 2020, relativa alla concessione di patrocinio al mercato in oggetto;

acquisito altresì, in data 1° febbraio 2021, il Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, comprensivo dell'Integrazione...a partire dal 7/11/2020 a seguito dell'adozione di misure di contenimento del contagio da Coronavirus Covid-19, redatto e sottoscritto, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto;

dato atto, inoltre, che, come da comunicazione acquisita nella stessa data del 20 luglio 2021, l'organizzazione ha precisato che "lo svolgimento sarà assicurato nel rispetto della normativa di emergenza dettata dalle misure straordinarie di contenimento del virus Covid-19 e con le medesime modalità operative poste in essere per le ultime edizioni. Nel caso in cui, in seguito ad eventuali nuovi procedimenti normativi, queste si rendessero obsoleti, la scrivente si impegna ad adeguare le modalità di svolgimento, o, in caso di impossibilità, a comunicarne a codesta P.A. l'interruzione";

acquisita, in data 4 febbraio 2021, la comunicazione del Comando di Polizia Municipale, relativa al documento trasmesso dall'organizzazione del mercato "Terra di Prato" e denominato "Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze", comprensivo dell'Integrazione...a partire dal 7/11/2020 a seguito dell'adozione di misure di contenimento del contagio da Coronavirus Covid-19, nella quale viene riportato quanto segue:

"Richiamata la finalità della "Linea guida …" in parola di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi integrata dalla relazione recante le "misure di prevenzione nella diffusione del contagio da Covid19", entrambe redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, inerenti allo svolgimento dell'evento in oggetto, invitando comunque il medesimo tecnico ad un continuo raffronto con le diposizioni normative anti-COVID prodotte dal Governo, e rimette la presente ai competenti uffici per le opportune valutazioni di carattere tecnico e di merito..".

preso atto, inoltre, della nota pervenuta, in data 20/07/2021, dal Servizio Governo del Territorio, nella quale "si prende atto della comunicazione dell'associazione Mercato Terra di Prato, nella persona del suo legale rappresentante, nostro p.g. 148327/2021 e si esprime parere positivo alla pubblicazione dell'ordinanza per lo svolgimento del mercato nei sabati dei mesi di agosto e settembre, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per il contenimento dell'emergenza Covid 19. Si fa presente, come da comunicazione allegata, che sabato 14 agosto Terra di Prato non si svolgerà";

visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;

visto l'art. 26, commi 1 e 2, del succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021, il quale stabilisce che "le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11...";

visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 1, è stabilito che "all'art. 1, il comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 2, è stabilito che "all'art. 3, il comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 18-5-2021, avente per oggetto Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale, all'art. 3 (Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali), stabilisce che "Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centricommerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020";

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che nei giorni 7, 21, 28 AGOSTO 2021 e nei giorni 4, 11, 18, 25 SETTEMBRE 2021, dalle ore 05:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 16:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazza Mercato Nuovo, limitatamente al quadrante adiacente al Viale G. Galilei e posto tra lo stesso e l'immobile dei bagni pubblici e per una lunghezza di circa ml. 40,00:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'organizzazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione.

Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o degli organi di Polizia.

Si dispone che i veicoli facenti parte e/o di supporto al mercato potranno sostare all'interno degli stalli di sosta regolamentati mediante parchimetro ubicati in Piazza del Mercato Nuovo, purché siano opportunamente individuabili mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'organizzazione.

Si dispone, altresì, che gli stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, posti nei pressi dell'area di svolgimento del mercato in oggetto, siano recuperati nelle vicinanze ed adeguatamente segnalati.

Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento sia subordinata al rispetto, da parte dell'organizzazione del mercato, delle misure di cui al Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, redatta e sottoscritto dal tecnico incaricato dall'organizzazione.




In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR- U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione del mercato dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione del mercato dovrà contattare l'azienda d'igiene urbana per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione del mercato;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione;
  4. rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Gestione delle Emergenze, redatto dal tecnico incaricato dall'organizzazione, citato in premessa, con le integrazioni richieste dal Comando di Polizia Municipale con la nota del 4/02/2021;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione del mercato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione del mercato, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 23 luglio 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)