Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1607/2021

Mercato organizzato dal Consorzio "Il Mercato" in via di Reggiana.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di un mercato, organizzato dal consorzio "Il Mercato" e previsto in un tratto di via di Reggiana il giorno 11 luglio 2021;

vista la Determinazione n. 1501 del giorno 16 giugno 2021, con la quale il Servizio Governo del Territorio ha autorizzato lo svolgimento del mercato nel suddetto tratto di via di Reggiana;

acquisita altresì, in data 05/07/2021, la relazione tecnica denominata "Safety & Security - Disposizioni anticovid-19", redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 6/07/2021, nella quale viene significato che "... Richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi e delle misure anti COVID-19 prescritte in ottemperanza alle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana (in particolare con le ordinanza n. 63, n. 65, n. 67) per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, e reitera comunque a mezzo del medesimo tecnico l'invito ad un rigoroso rispetto da parte degli organizzatori delle vigenti diposizioni normative emanate in materia da Governo e Regione Toscana";

visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;

visto l'art. 26, commi 1 e 2, del succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021, il quale stabilisce che "le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11...";

visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 1, è stabilito che "all'art. 1, il comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 2, è stabilito che "all'art. 3, il comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 18-5-2021, avente per oggetto Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale, all'art. 3 (Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali), stabilisce che "Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centricommerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020";

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;

preso atto che il Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. 19.06.2003, n. 132, prevede lo svolgimento di tre edizioni straordinarie del suddetto mercato in un anno, in date ed anche in sedi diverse, da stabilirsi secondo le modalità descritte dall'art. 28, comma 1, del regolamento stesso;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che il giorno 11 LUGLIO 2021, dalle ore 05:00 fino al termine del mercato e comunque non oltre le ore 16:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Via di Reggiana, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Tobbianese e l'intersezione con via Traversa Pistoiese:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli adibiti e/o di supporto all'attività dei commercianti ambulanti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti e/o di supporto all'attività dei commercianti ambulanti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione.

Le strutture necessarie allo svolgimento del mercato dovranno essere collocate in modo da consentire il transito dei veicoli di emergenza e di soccorso, mantenendo libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a ml. 3,50.

Gli organizzatori del mercato ed i commercianti ambulanti partecipanti dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o degli organi di Polizia.

Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento sia subordinata alla presentazione, da parte dell'organizzazione dell'evento, delle necessarie istanze ai competenti uffici e/o enti ed al rilascio, da parte di tali soggetti pubblici, dei conseguenti atti autorizzativi per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del mercato.


2. Deviazioni

Durante detta chiusura il traffico veicolare sarà deviato in:

via Tobbianese, via di Casale, via Borgo di Casale, via dei Trebbi, via della Lastruccia, via del Fondaccio e viceversa,

ovvero in:

via Tobbianese, via Traversa Vicinale, via Orsa Minore, via Traversa Pistoiese, via di Reggiana e viceversa;

ovvero in:

via del Fondaccio, via O. Nesi, via della Chiesa di Capezzana, via Galcianese, viale Chang Zhou, viale L. Vinci (S.S. 719), viale S. Allende, via Cava, via Traversa Pistoiese e viceversa.

2.1 Deviazioni Trasporto Pubblico Locale

  • Autolinea 10, direzione Maliseti:

da via Traversa Pistoiese deviazione in:

via dell'Orsa Minore, via Traversa Vicinale, via Tobbianese, via di Reggiana, da dove riprenderà il percorso ordinario.

  • Autolinea 10, direzione Iolo:

da via di Reggiana deviazione in:

via Tobbianese, via Traversa Vicinale, via dell'Orsa Minore, via Traversa Pistoiese, da dove riprenderà il percorso ordinario.

  • Autolinea 12, direzione Casale:

da via di Reggiana deviazione in:

via Traversa Pistoiese, via dell'Orsa Minore, via Traversa Vicinale e via Tobbianese, da dove riprenderà il percorso ordinario;

  • Autolinea 12, direzione Centro Città:

da via di Vergaio deviazione in:

via Tobbianese, via Traversa Vicinale, via dell'Orsa Minore, via Traversa Pistoiese, via di Reggiana, da dove riprenderà il percorso ordinario.

Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi, presso le fermate dei percorsi interessati e tramite gli altri canali informativi aziendali.


3. Ulteriori provvedimenti

3.1

  • Via di Mezzo a Vergaio, all'intersezione con via di Reggiana:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di: validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, dotate di fasce rifrangenti e supportate da dispositivi luminosi intermittenti;

3.2

  • Via di Mezzo a Vergaio, nel tratto compreso tra via di Reggiana e via Maggio 1898:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i residenti del suddetto tratto di via di Mezzo a Vergaio, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

3.3

  • Via di Mezzo a Vergaio, all'intersezione con via Maggio 1898:

STRADA SENZA USCITA verso via di Reggiana, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

3.4

  • Via Carlo Dragoni, all'intersezione con via di Reggiana:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di: validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, dotate di fasce rifrangenti e supportate da dispositivi luminosi intermittenti;

3.5

  • Via Carlo Dragoni:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i residenti della suddetta via, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

3.6

  • Via Carlo Dragoni, in corrispondenza dell'intersezione con via di Mezzo a Vergaio:

DARE PRECEDENZA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: dare precedenza;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, eccetto i residenti di via di Mezzo a Vergaio, tratto compreso tra la stessa via C. Dragoni e via di Reggiana, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra con pannelli integrativi d'eccezione;

STRADA SENZA USCITA, verso via di Reggiana, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

3.7

  • Via Benedetto Bacci:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i residenti della suddetta via, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

3.8

  • Via Benedetto Bacci, in corrispondenza dell'intersezione con via Traversa Pistoiese:

DARE PRECEDENZA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: dare precedenza;

STRADA SENZA USCITA, verso via di Reggiana, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

3.9

  • Via Benedetto Bacci, all'intersezione con via di Reggiana:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di: validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, dotate di fasce rifrangenti e supportate da dispositivi luminosi intermittenti;

3.10

  • Via Traversa Pistoiese, per entrambe le direttrici di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con via B. Bacci:

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, eccetto i residenti di via B. Bacci, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto con pannelli integrativi di eccezione;

3.11

  • Via Maggio 1898, in corrispondenza dell'intersezione con via di Mezzo a Vergaio:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, eccetto i residenti di via di Mezzo a Vergaio, tratto compreso tra via C. Dragoni e via di Reggiana, ed i residenti della stessa via C. Dragoni, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra con pannelli integrativi di eccezione;

3.12

  • Via di Mezzo a Vergaio, in corrispondenza dell'intersezione con via delle Rose;
  • Via di Mezzo a Vergaio, in corrispondenza dell'intersezione con via P. Pezzati;
  • Via di Mezzo a Vergaio, in corrispondenza dell'intersezione con via di Vergaio;
  • Via di Mezzo a Vergaio, in corrispondenza dell'intersezione con via delle Traversa di Vergaio:

STRADA SENZA USCITA, verso via di Reggiana, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

3.13

  • Via Tobbianese, per il flusso veicolare proveniente dal lato di via del Fondaccio, in corrispondenza dell'intersezione con via di Reggiana:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;

3.14

  • Via Tobbianese, per il flusso veicolare proveniente dal lato di via di Vergaio, in corrispondenza dell'intersezione con via di Reggiana:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.

4. Preavvisi

E' fatto carico agli organizzatori del mercato, al fine di fornire adeguata informazione all'utenza, di apporre idonea segnaletica di preavviso ed indicante le deviazioni alle sottoelencate intersezioni:

  • Via di Reggiana, in corrispondenza dell'intersezione con via Traversa Pistoiese;
  • Via Traversa Pistoiese, in corrispondenza dell'intersezione con via di Reggiana;
  • Via del Fondaccio, in corrispondenza dell'intersezione con via di Reggiana;
  • Via Olinto Nesi, in corrispondenza dell'intersezione con via del Fondaccio;
  • Via della Chiesa di Capezzana, in corrispondenza dell'intersezione con Via di Reggiana;
  • Via di Casale, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con via Tobbianese;
  • Via Tobbianese, in corrispondenza dell'intersezione con via di Vergaio.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione del mercato dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione del mercato;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del mercato;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., se prevista, che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione del mercato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 6 luglio 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)