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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 156/2021

Divieto di fermata con rimozione forzata in un tratto di via di Filettole.
il dirigente

Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione in un tratto di via di Filettole, meglio evidenziato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, si è reso necessario inibire la sosta e la fermata dei veicoli, a causa della ridotta sezione stradale di tale tratto viario;

preso atto del sopralluogo effettuato da personale di questo Servizio Lavori Pubblici e Mobilità in via di Filettole;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e di fluidità della circolazione, di adottare nuovi provvedimenti permanenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) ed il D.P.R. 19.12.1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

dispone

che dal giorno 28 GENNAIO 2021 in:

  • Via di Filettole, nel tratto meglio evidenziato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannelli integrativi di: rimozione forzata.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica verticale, conforme a quanto disposto dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495, della quale si dà atto giusta la comunicazione di Consiag Servizi Comuni S.r.l. del 25/01/2021 depositata agli atti del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 29 gennaio 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)