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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 150/2021

Integrazione dell' ordinanza 22 /2021: ponteggio in via di Casale, civico 47.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 22/2021, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire l'installazione di un ponteggio occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile posto in via di Casale, civico 47;

vista la richiesta pervenuta in data 25 gennaio 2021 dalla ditta esecutrice dei lavori, relativa allo spostamento delle date oggetto dell'intervento, a causa dell'impossibilità di svolgere i lavori nel periodo originariamente previsto per motivi tecnici;

rilevata pertanto la necessità di integrare la suddetta ordinananza 22/2021;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;

dispone

che l'ordinanza n. 22/2021, nella parte del dispositivo riferita alla validità dei provvedimenti sia modificata come segue:

che, dal giorno 01 MARZO 2021 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 APRILE 2021, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:


Si specifica che l'ordinanza n. 22/2021 è confermata in ogni altra sua parte.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 25 gennaio 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)