Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1305/2021

Installazione di strutture per attività di ristoro in viale Montegrappa, civico 150.
il dirigente

Allo scopo di consentire l'installazione di strutture esterne per attività di ristoro in Viale Montegrappa, civico 150, a servizio dell'esercizio commerciale di cui alla richiesta pervenuta da So.Ri. S.p.A. in data 3 giugno 2021, autorizzazione n. 396/2021;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22 ottobre 2020, avente per oggetto "D.C.C. 24/2020 - emergenza sanitaria Covid-19. Ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanee connesse all'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande. Proroga al 31.12.2021 della disciplina transitoria";

preso atto delle condizioni riportate nella suddetta autorizzazione, ovvero "l'installazione prevede l'uso di porzione dell'area di parcheggio antistante il locale; l'area dovrà essere idoneamente delimitata e protetta con manufatti rimovibili che ne garantiscano la fruizione in sicurezza da parte degli avventori su tutti i lati ad eccezione del lato prospiciente il fronte dell'attività; l'occupazione dovrà rispettare una distanza minima di 50 cm dal limite di corsia; dovrà essere installata idonea segnaletica stradale verticale (delineatore d'ostacolo) nel senso di marcia; lo spigolo esterno dell'occupazione dovrà essere dotato di idonei dispositivi catarifrangenti";

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dal giorno 03 GIUGNO 2021 al giorno 31 DICEMBRE 2021, nel sotto indicato viale siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Viale Monte Grappa, in prossimità del civico 150, per una lunghezza di circa ml 4,50 ed una profondità di circa ml 2,30:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente alla superficie corrispondente alle misure sopra indicate, nel tratto stradale prospiciente il civico 150, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

Si dispone che le strutture necessarie al ristoro siano collocate in modo da consentire il transito in sicurezza dei veicoli d'emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli.

Si prescrive che le strutture in parola siano supportate da apposita segnaletica stradale verticale di "Segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" (Figura II 470 Art. 175 Reg. Esec. N.C.d.S. D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.) da apporre in prossimità delle stesse, secondo il senso di circolazione, unitamente a fasce rifrangenti.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'attività commerciale di cui all'autorizzazione autorizzazione n. 396/2021, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'attività commerciale di cui all'autorizzazione n. 396/2021;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei responsabili dell'attività commerciale interessata;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR U.O.C. Trasporti e Traffico, l'attività commerciale di cui all'autorizzazione n. 396/2021, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 394/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'attività commerciale di cui autorizzazione n. 396/2021, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 4 giugno 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)