Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1232/2021

Area Pedonale Urbana temporanea in varie vie e piazze del centro storico cittadino.
il dirigente

Vista la D.G.C. n. 96 del 27 maggio 2021, avente per oggetto "Istituzione di un'Area Pedonale Urbana temporanea nel centro storico";

dato atto che con la suddetta deliberazione è stato disposto che l'area pedonale urbana temporanea di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, "abbia validità dal 7/06/2021 al 30/09/2021, nei giorni dal giovedì alla domenica, dalle ore 18:30 alle ore 24:00";

dato atto, altresì, che con la stessa deliberazione della Giunta Comunale è stato disposto che "in aggiunta alle agevolazioni tariffarie vigenti fino al 31/12/2021" siano adottati i seguenti provvedimenti:

- "per tutti i giorni dal 7/06/2021 al 30/09/2021 i titolari di permessi delle categorie 1-15-2-25-10-35 abbiano facoltà di sostare, senza limitazione oraria, all'interno del parcheggio di piazzale del Romito";

- "per tutti i giorni della settimana, limitatamente al mese di giugno, a titolo promozionale, sia praticata la gratuità, a tutti gli utenti occasionali, nel parcheggio in struttura del Serraglio con orario 00:00-24:00";

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

1. Area Pedonale Urbana Temporanea

che dal 07 GIUGNO 2021 al 30 SETTEMBRE 2021, dalle ore 18:30 alle ore 24:00 dei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, sia istituita un'Area Pedonale Urbana, così come rappresentata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. Ulteriori provvedimenti

2.1

Per tutto il periodo di validità dell'Area Pedonale Urbana temporanea, istituita in esecuzione della D.G.C. 96 del 27 maggio 2021 citata in premessa, siano adottati i seguenti provvedimenti:

- dal 7 giugno al 30 settembre 2021, dalle ore 00.00 alle ore 24:00 dei giorni dal giovedì alla domenica, i titolari di permessi delle categorie 1-8/A-15-2-8/B-25-8-10-35 potranno sostare gratuitamente all'interno degli stalli di sosta regolamentati a pagamento ubicati nella seguente viabilità:

piazzale Ebensee sud, piazza Mercato Nuovo, via G. Matteotti, via Pomeria, piazzale Generale Castellano, piazzale della Ciminiera, piazzale alla Conca di Santa Trinita, piazza Macelli, via Cavour, via Curtatone, via Oberdan, via IV Novembre, via A. Franchi, piazzale A. Franchi, piazza G. Ciardi, via G. B. Mazzoni, via Protche, Via C. Battisti, tratto tra via Strozzi e via A. Franchi.

- dal 7 giugno al 30 settembre 2021, tutti i giorni, senza limite orario, i titolari di permessi delle categorie 1-15-2-25-10-35 potranno sostare all'interno del parcheggio di piazzale del Romito;

- dal 7 giugno al 30 giugno 2021, tutti i giorni, tutti gli utenti occasionali potranno sostare gratuitamente nel parcheggio in struttura del Serraglio con orario 00:00-24:00.

2.2

Si dispone che, dal 7 giugno al 30 settembre 2021, nei giorni e negli orari di validità dell'Area Pedonale Urbana temporanea, i titolari di permesso di categoria 6 possano sempre accedere e uscire dalle autorimesse.

2.3

In tutta l'Area Pedonale Urbana temporanea è istituito il limite massimo di velocità di 10 km/h, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 km/h.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Consiag Servizi Comuni S.r.l. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza dei partecipanti all'evento, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura di Consiag Servizi Comuni S.r.l.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili di Consiag Servizi Comuni S.r.l. .

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, Consiag Servizi Comuni S.r.l., gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l. temporanea, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 28 maggio 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)