Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/5603

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1043/2020

Divieto di sosta temporaneo in Piazza Mercatale, civici 31-33.
il dirigente

Vista la richiesta pervenuta da uffici interni a questo Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità in data 26 maggio 2020, relativa alla necessità di istituire, in Piazza Mercatale, un'area temporaneamente riservata alla sosta di autoveicoli dell'Amministrazione Comunale;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nell'applicativo "Prato City Works" al P.G. n. 13-000-2282-200528 del 28 maggio 2020;

valutata la fattibilità tecnica dell'intervento richiesto e ritenute congrue le ragioni di servizio evidenziate nell'istanza;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 03 GIUGNO 2020 al giorno 31 GENNAIO 2021, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

1.1 Divieti di sosta

  • Piazza Mercatale, sul fronte dei civici 31-33 per n. 4 (quattro) stalli di sosta:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto autoveicoli del Comune di Prato individuabili dalle apposite livree, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di rimozione forzata, di validità e d'eccezione.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese di Consiag Servizi Comuni S.r.l.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili di Consiag Servizi Comuni S.r.l..


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, Consiag Servizi Comuni S.r.l., gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 28 maggio 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)