Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 965/2020

Interventi di sostituzione e potenziamento delle barriere di sicurezza sul cavalcavia autostradale n. 9 (km 12+976 dell'A11 "Firenze-Mare"), posto in via del Molinuzzo, a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A. .
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di lavori di sostituzione e potenziamento delle barriere di sicurezza sul cavalcavia autostradale n. 9, posto in via Molinuzzo al Km 12+976 dell'autostrada A11 "Firenze-Mare", dal giorno 25 maggio 2020 al giorno 17 luglio 2020, a cura Autostrade per l'Italia S.p.A.;

vista la richiesta pervenuta da Autostrade per l'Italia S.p.A. ASPI/T4/2020/0001865/EU 14/05/2020, P.G. 89616 del 19/05/2020, inerente all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità;

dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nell'applicativo "Prato City Works" al P.G. n. 13-000-2281-200521 del 21 maggio 2020;

visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16.05.2020, e, in particolare, l'art. 1, punto 14, per il quale "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi...";

visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 17/05/2020, avente per oggetto "Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e, in particolare, l'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" nella parte in cui si riferisce al "...protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 13...";

visto il citato Allegato 13, avente per oggetto "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", al D.P.C.M. 17 maggio 2020;

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 40 del 22 aprile 2020 avente per oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2" e, in particolare, il punto 12 del dispositivo, ove è significato di "di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.04.2020...", e il terzo capoverso delle "Disposizioni finali" ove "è confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.04.2020...";

acquisito, in data 20 maggio 2020, agli atti dell'ufficio l' "Aggiornamento al PSC a seguito del DPCM 11/03/2020 e s.m.i. in materia di contenimento della diffusione del coronavirus", a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A. e sottoscritto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase d'esecuzione, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 25 MAGGIO 2020 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 17 LUGLIO 2020, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 18:30 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 13:30 nei giorni di sabato feriali, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Via del Molinuzzo, sul cavalcavia n. 9 posto al Km 12+976 dell'autostrada A11 "Firenze-Mare" e più precisamente nel tratto indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale verticale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di: validità;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni con pannello integrativo di: validità.

L'intera area interessata dai lavori dovrà essere adeguatamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i. .

Si dispone che, al termine delle fasce orarie previste per i lavori, la viabilità interessata dagli stessi sia ripristinata al transito in condizioni di piena sicurezza.

2. Ulteriori provvedimenti validi durante l'esecuzione dei lavori

2.1

  • via del Molinuzzo, tratto compreso tra l'intersezione con via Guido De Ruggiero ed il cavalcavia n. 9 posto al Km 12+976 dell'autostrada A11 "Firenze-Mare":
  • via del Molinuzzo, tratto compreso tra l'intersezione con via Paronese ed il cavalcavia n. 9 posto al Km 12+976 dell'autostrada A11 "Firenze-Mare":

DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale verticale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di: validità e d'eccezione.

2.2

  • Via del Molinuzzo, all'intersezione con la rotatoria di via Paronese:

all'impianto segnaletico temporaneo di cui all'Allegato 1, predisposto da Autostrade per l'Italia S.p.A. e parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, siano aggiunti i seguenti dispositivi segnaletici:

STRADA SENZA USCITA, per il traffico in immissione su via del Molinuzzo da via Paronese, apponendo idonea e conforme segnaletica utile per la guida; strada senza uscita con pannello integrativo di validità;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, per il traffico in immissione, da via del Molinuzzo, all'interno della rotatoria di via Paronese, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra.

2.3

  • Via Paronese, all'altezza del civico 53:

è confermato l'impianto segnaletico temporaneo di cui all'Allegato 1, predisposto da Autostrade per l'Italia S.p.A. e parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. Deviazioni

Durante detta fase di divieto di transito il traffico veicolare proveniente da via G. De Ruggiero/via dei Fossi e diretto in via del Molinuzzo, tratto ordinariamente senza uscita compreso tra il cavalcavia autostradale e la rotatoria di via Paronese, sarà deviato in:

via dei Fossi, via Paronese, rotatoria via Paronese, accesso provvisorio a via del Molinuzzo.

Si dispone altresì che Autostrade per l'Italia S.p.A. adotti tutti gli accorgimenti necessari affinché il transito provvisorio tra via del Molinuzzo e la rotatoria di via Paronese e viceversa avvenga in piena sicurezza e, al termine del periodo di effettuazione dei lavori sul cavalcavia, di cui alla presente ordinanza, sia ripristinato l'ordinario assetto della viabilità mediante dismissione e/o ricollocazione di manufatti temporaneamente e rispettivamente impiantati e/o tolti d'opera.

4. Preavvisi

Autostrade per l'Italia S.p.A., per tutta la validità della presente ordinanza, dovrà apporre un congruo numero di pannelli di preavviso, indicanti le deviazioni adottate, nei seguenti punti:

  • intersezione a rotatoria tra via dei Fossi e via Guido De Ruggiero;
  • intersezione a rotatoria tra via dei Fossi e via Paronese;
  • intersezione a rotatoria tra via Paronese e via del Molinuzzo.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Autostrade per l'Italia S.p.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  4. rispetto di quanto riportato nell'"Aggiornamento al PSC a seguito del DPCM 11/03/2020 e s.m.i. in materia di contenimento della diffusione del coronavirus", a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A., citato in premessa;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR U.O.C. Trasporti e Traffico, Autostrade per l'Italia S.p.A., gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 22 maggio 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)