Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 800/2020

Mercato settimanale nei lunedì del mese di maggio 2020 in Piazza Mercato Nuovo.
il dirigente

Allo scopo di consentire, in Piazza Mercato Nuovo, nella sola parte della stessa evidenziata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, il montaggio delle strutture necessarie allo svolgimento del mercato settimanale nei lunedì del mese di maggio 2020;

vista la Determinazione n. 815 del giorno 23 aprile 2020, con la quale il Servizio Governo del Territorio ha conferito l'incarico, a professionista esterno, della redazione, in periodo di contagio Covid-19, della "Relazione sulle misure di safety, security e anticontagio" "...finalizzata allo svolgimento del mercato settimanale..." di Piazza Mercato Nuovo, "...settore alimentare, relativamente alle misure da adottare ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno 18.07.2018 e alle misure misure anticontagio dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Presidente della Giunta Regionale Toscana";

acquisito, altresì, in data 28/04/2020 l'elaborato tecnico denominato "Mercato Centrale e Mercati Rionali - Disposizioni Anticontagio", redatto e sottoscritto in data 27/04/2020, a seguito dell'adozione delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus Covid-19, dal tecnico incaricato dal Servizio Governo del Territorio con Determinazione n. 815 del 23/04/2020, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

acquisito, infine, in data 30/04/2020, il "Piano di Sicurezza", relativo alla disciplina della Direttiva "Piantedosi" del 18/07/2018, redatto e sottoscritto dal tecnico incaricato dal Servizio Governo del Territorio con Determinazione n. 815 del 23/04/2020, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

visto il parere favorevole in ordine a quanto previsto per il rispetto della suddetta disciplina sulla sicurezza ("Piantedosi"), pervenuto dal Comandante della Polizia Municipale in data 30/04/2020;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che nei giorni 04, 11, 18 e 25 MAGGIO 2020, dalle ore 05:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 17:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazza Mercato Nuovo, limitatamente all'area evidenziata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'organizzazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione.

Si dispone altresì che, nelle aree di Piazza Mercato Nuovo non interessate dal posizionamento delle strutture necessarie allo svolgimento del Mercato del Lunedì, sia autorizzata la sosta dei veicoli all'interno degli stalli regolamentati a pagamento in deroga alla disciplina del transito e della sosta ordinariamente vigente in occasione del suddetto mercato.


Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o degli organi di Polizia.

Si dispone che i veicoli facenti parte e/o di supporto al mercato potranno sostare all'interno degli stalli di sosta regolamentati mediante parchimetro ubicati in Piazza del Mercato Nuovo, purché siano opportunamente individuabili mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'organizzazione.

Si dispone, inoltre, che gli stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, posti nei pressi dell'area di svolgimento del mercato in oggetto, siano recuperati nelle vicinanze ed adeguatamente segnalati.

Si dispone, infine, che la validità del presente provvedimento sia subordinata al rispetto, da parte dell'organizzazione del mercato, delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus Covid 19, di cui alla "Relazione sulle misure di safety, security e anticontagio" nonché al rispetto del Piano di Sicurezza relativo alla disciplina della direttiva "Piantedosi", redatti e sottoscritti dal tecnico incaricato dal Servizio Governo del Territorio con Determinazione n. 815 del 23/04/2020, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR- U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione del mercato dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione del mercato dovrà contattare l'azienda d'igiene urbana per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione del mercato;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione del mercato;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione del mercato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione del mercato, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 30 aprile 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)