Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2050/2020

Esposizione di n. 3 (tre) auto in Piazza del Comune e mostra statica di auto d'epoca in un quadrante di Piazza Mercato Nuovo.
il dirigente

Allo scopo di consentire, in Piazza del Comune, nell'area evidenziata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, l'esposizione di n. 3 (tre) auto storiche, che si terrà nei giorni 10 e 17 ottobre 2020, a cura dell'A.S. Sport e Motori, nonché lo svolgimento di una mostra statica di auto storiche, che avrà luogo, a cura della stessa associazione, nell'area di Piazza Mercato Nuovo evidenziata nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento in parola, il giorno 17 ottobre 2020;

vista la richiesta P.G. 20-055-056-2000928 del 28 settembre 2020, presentata da So.Ri. S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup. n. 1262/2020 del 28 settembre 2020;

preso atto della comunicazione pervenuta in data 24 settembre 2020 dall'Ufficio del Cerimoniere del Comune, Servizio Gabinetto del Sindaco e Organi Istituzionali, con la quale è stata concessa la disponibilità dell'area di Piazza del Comune, richiesta per lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto;

vista la D.G.C. n. 232/2020 del giorno 6 ottobre 2020, con la quale è stato concesso il patrocinio al suddetto evento;

vista la comunicazione pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 1/10/2020, nella quale "Richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando, nel prendere atto per quanto afferente alla propria competenza (viabilità) dell'allegata mail, constata che l'evento comunicato non appare, per come è stato descritto dal richiedente, nell'ambito delle casistiche previste dalla Direttiva in parola. Naturalmente si trasmette l'allegata richiesta ai competenti uffici, tra questi l'Assessorato allo Sport e l'Ufficio Ordinanze del Comune di Prato, per le opportune valutazioni di carattere tecnico e di merito. Si riferisce che dovranno essere comunque osservate le misure prescritte per il contenimento del contagio da COVID-19 emesse da Governo e Regione Toscana, nonché quelle specifiche dettate dai Protocolli ACISport per lo svolgimento dell'evento in oggetto";

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza dei partecipanti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

1

che nei giorni 10 e 17 OTTOBRE 2020, dalle ore 12:00 fino al termine dell'esposizione delle auto e comunque non oltre le ore 18:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazza del Comune, nell'area evidenziata nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

è autorizzato lo stazionamento di n. 3 (tre) auto storiche in deroga all'ordinanza relativa alla ZTL A (0-24), che vieta la sosta nella stessa Piazza del Comune.

L'intera area interessata dall'esposizione delle autovetture dovrà essere opportunamente circoscritta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

2

che il giorno 17 OTTOBRE 2020, dalle ore 18:00 fino al termine della mostra statica di auto storiche e comunque non oltre le ore 22:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazza Mercato Nuovo, nell'area evidenziata nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, evidenziata nell'apposita planimetria, eccetto i veicoli facenti parte dell'evento, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un idoneo contrassegno riportante il logo e/o la dicitura della manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.

L'intera area interessata dalla mostra statica di auto storiche dovrà essere opportunamente circoscritta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura, da parte dell'organizzazione, circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e degli artt. 29 e ss. del relativo Regolamento di Esecuzione (R. D. 6 maggio 1940, n. 635).


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione dell'esposizione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese dell'organizzazione dell'esposizione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta, se prevista, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'evento;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. rispetto delle misure prescritte per il contenimento del contagio da COVID-19, emesse da Governo e Regione Toscana, nonché quelle specifiche dettate dai Protocolli ACI Sport, citate in premessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, l'organizzazione dell'esposizione dell'auto, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione dell'esposizione, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 8 ottobre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)