Viste le proprie ordinanze n. 475/2020 e n. 520/2020, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti alla viabilità per consentire l'esecuzione lavori di scavo per la realizzazione della nuova rete gas in via Silvana, a cura della ditta C.E.A., con sede in Calderara di Reno (BO) in Via Bacciliera n. 10/12;
vista la richiesta P.G. 19.153.006.200204/p/p del giorno 13 marzo 2020, pervenuta a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" dalla società Toscana Energia S.p.A., committente dei lavori, inerente alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati nella suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;
vista l'Autorizzazione P.G. 2018762/2018 rinnovata in data 16 ottobre 2019, per l'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di proprietà comunale, rilasciata dal Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità alla società Toscana Energia S.p.A.;
preso atto quindi che i suddetti lavori non sono stati ue ultimati entro il giorno 14 marzo 2020;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 475/2020, già prorogata con ordinanza n. 520/2020, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 475/2020, già prorogata con ordinanza n. 520/2020, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 28 MARZO 2020, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1 Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
ACCESSO CONSENTITO SOLAMENTE AI FRONTISTI del tratto di via di Coiano e di via d. Leonello Maiani, istallando idonea e conforme segnaletica di cantiere con suddetta dicitura;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.
l'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
.2 Ulteriori provvedimenti
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a diritto con pannelli integrativi:
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di doppio senso di circolazione;
ACCESSO CONSENTITO SOLAMENTE AI FRONTISTI del tratto di via di Coiano e di via d. Leonello Maiani, istallando idonea e conforme segnaletica di cantiere con suddetta dicitura.
2. Deviazioni
Durante la sopracitata fase di divieto di transito il traffico veicolare proveniente da via Bologna, sarà deviato in:
via Bologna, via A. Ciampi, via di Cantagallo poi via di Coiano.
3. Preavvisi delle deviazioni
Al fine di fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti e le limitazioni adottati, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà apporre un congruo numero di cartelli di preavviso ed indicanti le deviazioni adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni
Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 16 marzo 2020