Allo scopo di consentire i lavori di riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale, per conto del Servizio PR, a cura della ditta Endiasfalti S.p.A. all'intersezione tra viale Marzabotto, via Gennaro Coppola, via del Gorello e via Fosse Ardeatine;
ritenuto opportuno adottare i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza del transito veicolare e pedonale;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che, dal giorno 07 MARZO 2020 fino al termine dei lavori di messa in sicurezza e comunque non oltre il giorno 10 MARZO 2020, nella sotto indicata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti:
1.
1.1. Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;
DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ai pedoni.
L'intera area interessata dai lavori di messa in sicurezza dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di
sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Si prescrive che la segnaletica verticale fissa incompatibile con il dispositivo della presente ordinanza e per tutto il periodo di validità della stessa sia opportunamente occultata.
1.2 Ulteriori provvedimenti
1.2.1
STRADA SENZA USCITA, apponendo idonea e conforme segnaletica verticale di segnaletica utile per la guida: strada senza uscita.
1.2.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica verticale di obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
1.2.3
ACCESSO CONSENTITO SOLAMENTE AI FRONTISTI del tratto di viale Marzabotto, istallando idonea e conforme segnaletica di cantiere con suddetta dicitura;
1.2.4
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando temporaneamente il senso unico, apponendo idonea e conforme segnaletica di doppio senso di circolazione.
2. Deviazioni
Durante l'istituzione del suddetto provvedimento di divieto di transito il traffico veicolare sarà deviato in:
----- per chi proviene da via Mozza dei Gelli e via del Gorello:
via E. Sambo, via Mozza dei Gelli, via Lungo la Bardena, via san Martino per Galceti, viale F.lli Cervi, via Montalese, poi viabilità regolare:
----- per chi proviene da via G. Coppola:
via Anzio, via Montalese, via di Maliseti, via F. Melis, via di Maliseti, via della Pace, viale F.lli Cervi, via Lungo la Bardena, poi viabilità regolare.
----- per chi proviene da via Fosse Ardeatine:
via Montalese, via di Maliseti, via F. Melis, via di Maliseti, via della Pace, viale F.lli Cervi, via Lungo la Bardena, poi viabilità regolare.
3. Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - Ufficio Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della
circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della
strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Endiasfalti S.p.A., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 6 marzo 2020