Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/5603

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 528/2020

Revoca ordinanza 494/2020: corsa podistica competitiva denominata "Scarpinata per le Colline Pratesi" organizzata dal G.P. Misericordia Chiesanuova.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 494/2020, con la quale venivano adottati, per il giorno 8 marzo 2020, provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento di una corsa podistica competitiva denominata "Scarpinata per le Colline Pratesi" di Km 14 e di due percorsi non competitivi di Km 8 e di Km 4,5;

vista la nota pervenuta in data 5/03/2020 dall'organizzazione della manifestazione, nella quale è stato comunicato l'annullamento del suddetto evento sportivo competitivo;

rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 494/2020;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 8 MARZO 2020:

sia REVOCATA l'ordinanza n. 494/2020 relativa ai provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento di una corsa podistica competitiva denominata "Scarpinata per le Colline Pratesi" di Km 14 e di due percorsi non competitivi di Km 8 e di Km 4,5.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione dell'evento sportivo competitivo ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 marzo 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)