Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 519/2020

Autorizzazione temporanea alla sosta dei veicoli targati FF744FH e EW781RH negli stalli regolamentati a pagamento posti in viale Montegrappa, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Fra' Bartolomeo e l'intersezione con via A. della Robbia.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 481 del giorno 28 febbraio 2020, relativa all'esecuzione di lavori di riqualificazione della sede stradale in un tratto di Viale Montegrappa, a cura della ditta Cafissi Alvaro S.r.l.;

dato che l'esecuzione dei suddetti lavori ha determinato l'impossibilità, da parte dei titolari del passo carrabile n. 3326 del 18/01/1996, posto in Viale Montegrappa, civico 97, di poter accedere alla propria proprietà e di potervi parcheggiare i propri veicoli;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi dalle occupazioni autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 05 MARZO 2020 al giorno 06 MARZO 2020, nella sotto indicata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti:

  • Viale Montegrappa, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Fra' Bartolomeo e l'intersezione con via A. della Robbia:

è autorizzata, all'interno degli stalli di sosta regolamentati a pagamento, la sosta dei veicoli targati FF744FH e EW781RH.


S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 marzo 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)