Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 520/2020

Proroga ordinanza n. 475/2020: lavori per la realizzazione della nuova rete gas in via di Coiano, richiesti da Toscana Energia S.p.A. ed eseguiti dalla ditta C.E.A. - Cooperativa Edile Appennino.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 475/2020, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla viabilità per consentire l'esecuzione lavori di scavo per la realizzazione della nuova rete gas in via Silvana, a cura della ditta C.E.A., con sede in Calderara di Reno (BO) in Via Bacciliera n. 10/12;

vista la richiesta P.G. 19.153.006.200204/p del giorno 04 marzo 2020, pervenuta a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" dalla società Toscana Energia S.p.A., committente dei lavori, inerente alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati nella suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;

vista l'Autorizzazione P.G. 2018762/2018 rinnovata in data 16 ottobre 2019, per l'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di proprietà comunale, rilasciata dal Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità alla società Toscana Energia S.p.A.;

vista la richiesta P.G. 19.153.004.200115/p del giorno 21 febbraio 2020, pervenuta a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" dalla società Toscana Energia S.p.A., committente dei lavori, inerente alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati nella suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;

preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 07 marzo 2020;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 475/2020, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 475/2020, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 14 MARZO 2020, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

1 Provvedimento principale

  • VIA DI COIANO, tratto compreso tra l'intersezione con via Bologna e il civico 8/c:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;

ACCESSO CONSENTITO SOLAMENTE AI FRONTISTI del tratto di via di Coiano e di via d. Leonello Maiani, istallando idonea e conforme segnaletica di cantiere con suddetta dicitura;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.


l'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

.2 Ulteriori provvedimenti

  • VIA DON LEONELLO MAIANI, tratto compreso tra il civico 1 e l'intersezione con via di Coiano:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

  • VIA BOLOGNA, all'intersezione con via di Coiano:

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a diritto con pannelli integrativi:

  • VIA DI COIANO, tratto compreso tra via di Cantagallo e il civico 8:

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di doppio senso di circolazione;

  • VIA DI COIANO, in prossimità dell'intersezione con via di Cantagallo:

ACCESSO CONSENTITO SOLAMENTE AI FRONTISTI del tratto di via di Coiano e di via d. Leonello Maiani, istallando idonea e conforme segnaletica di cantiere con suddetta dicitura.

2. Deviazioni

Durante la sopracitata fase di divieto di transito il traffico veicolare proveniente da via Bologna, sarà deviato in:

via Bologna, via A. Ciampi, via di Cantagallo poi via di Coiano.

3. Preavvisi delle deviazioni

Al fine di fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti e le limitazioni adottati, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà apporre un congruo numero di cartelli di preavviso ed indicanti le deviazioni adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni

  • VIA E. GHERARDI, in corrispondenza dell'intersezione con via Bologna;
  • VIA BOLOGNA, in corrispondenza dell' intersezione con Via A. Ciampi in entrambi le corsie di marcia.


Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.




L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da comunicare all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando di Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto;
  4. nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 marzo 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)