Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 564/2020

Lavori di ripristino superficiale dei calcestruzzi delle opere d'arte poste nel sottopasso autostradale di via Lunga di Cafaggio (opera n. 86 - km 11+436 dell'A11 "Firenze-Mare") a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A. .
il dirigente

Allo scopo di consentire l'effettuazione di lavori di ripristino superficiale dei calcestruzzi delle opere d'arte poste nel sottopasso autostradale di via Lunga di Cafaggio (opera n. 86 - km 11+436 dell'A11 "Firenze-Mare") a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A;

vista la richiesta pervenuta da Soc. Autostrade per l'Italia in data 3/03/2020, prot. ASPI/T4/2020/0000237/EU del 23/01/2020, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. n. 13-000-2275-200304 del 4/03/2020;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

1. Provvedimento principale

che dal giorno 10 MARZO 2020 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 21 MARZO 2020, limitatamente alla fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, nei giorni di sabato feriali, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Lunga di Cafaggio, tratto all'interno del sottopasso autostradale posto al km 11+436 dell'A11 "Firenze-Mare":

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto stradale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni con pannello integrativo di validità;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.


Il tratto stradale interessato dall'esecuzione dei lavori dovrà essere opportunamente interdetto e protetto mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone che al termine delle fasce orarie sopra indicate per l'esecuzione dei lavori, nel tratto stradale interessato dagli stessi dovranno essere ripristinate, in piena sicurezza, le ordinarie condizioni di circolazione.

2. Deviazioni

Durante la validità del provvedimento di divieto di transito di cui sopra, il traffico veicolare subirà le seguenti deviazioni:

- il traffico proveniente dal via sulla Gora di Grignano e diretto verso via del Ferro in: via del Lazzeretto, via del Ferro;

- il traffico proveniente da via del Ferro e diretto verso via sulla Gora di Grignano in: via del Ferro, piazza Marino Olmi, via del Ferro, via Adamo Papi, via Giulio Borselli, via sulla Gora di Grignano.

3. Ulteriori provvedimenti

  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via sulla Gora di Grignano:
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via Bartolomeo Spighi:
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via del Ferro;
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via Caduti nei Lager;
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con l'area di parcheggio posta a margine della viabilità principale della stessa via Lunga di Cafaggio all'altezza del civico 54:

STRADA SENZA USCITA in direzione del sottopasso autostradale della stessa via Lunga di Cafaggio.


4. Preavvisi

Autostrade per l'Italia S.p.A. dovrà apporre un congruo numero di preavvisi indicanti i divieti e le variazioni di circolazione all'uopo adottati, in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:

  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via sulla Gora di Grignano:
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via Bartolomeo Spighi:
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via del Ferro;
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con via Caduti nei Lager;
  • Via Lunga di Cafaggio, all'intersezione con l'area di parcheggio posta a margine della viabilità principale della stessa via Lunga di Cafaggio all'altezza del civico 54;
  • Piazza Marino Olmi, all'intersezione con via Caduti nei Lager.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


Autostrade per l'Italia S.p.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, Autostrade per l'Italia S.p.A., gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 9 marzo 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)