Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 453/2020

Revoca ordinanza n. 858/2018, relativa all'istituzione di uno stallo di sosta invalidi numerato in via Gandhi, in prossimità del civico 10.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 858/2018, con la quale è stato istituito, in via Gandhi, in prossimità del civico 10, un posto invalidi riservato al contrassegno n. 10024;

vista la richiesta di cancellazione del suddetto stallo, P.G. 30252 del 13/02/2020, a causa del decesso del titolare del succitato contrassegno;

rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di revocare l'ordinanza 858/2018, relativa all'istituzione di uno stallo di sosta invalidi numerato in via Gandhi, in prossimità del civico 10;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 26 FEBBRAIO 2020

sia REVOCATA l'ordinanza n. 858/2018, che istituiva in via Gandhi, in prossimità del civico 10, n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili, di cui agli artt. 39 del Nuovo Codice della Strada e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, con riserva a favore del contrassegno n. 10024.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 26 febbraio 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)