Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2540/2020

Taglio dell'erba dei cigli posti a margine della sede stradale nelle vie con viabilità a scorrimento veloce a cura di ALIA S.p.A. .
il dirigente

Allo scopo di adottare provvedimenti temporanei di viabilità in tutte le vie ed i viali a scorrimento veloce del territorio comunale per consentire l'esecuzione di lavori di taglio dell'erba dei cigli posti a margine della viabilità principale, da parte di ALIA S.p.A., con sede operativa in Prato in via Paronese, civico 106;

vista l'istanza pervenuta da Alia S.p.A. in data 02 dicembre 2020, inerente all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori;

considerato che con D.C.C. del 28/11/2002 n. 176 l'Amministrazione Comunale stabiliva di esternalizzare ad A.S.M. S.p.A., fra l'altro, il servizio di segnaletica stradale e del cantiere stradale comunale;

considerato altresì che, con D.G.C. n. 29 del 22 gennaio 2003, venivano emanate direttive per l'attuazione degli indirizzi sopra indicati;

preso atto del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Prato ed A.S.M. S.p.A. in data 19 gennaio 2014 repertorio 31219;

visto il disciplinare tecnico per il servizio di cantiere stradale;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.000.2126.181219/r del giorno 02 dicembre 2020;

rilevata pertanto la necessità di accogliere la richiesta di Alia S.p.A. e di adottare appropriati provvedimenti temporanei di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;

dispone

che dal giorno 01 GENNAIO 2021 al giorno 31 DICEMBRE 2021, previe opportune intese con il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, ogniqualvolta se ne presenti la necessità nonché per brevi tratti ed a fasi successive, nei sotto elencati viali e vie siano adottati i necessari provvedimenti alla viabilità ritenuti più idonei e riconducibili disgiuntamente o congiuntamente a:

  • Viale Fratelli Cervi;
  • Viale Nam Dinh;
  • Viale Chang Zhou;
  • Viale Salvador Allende;
  • Viale Sedici Aprile 1992;
  • Viale Enrico Berlinguer;
  • Viale Aldo Moro;
  • Via del Ferro, tratto posto a collegamento tra Viale A. Moro e Via di Baciacavallo (nuova);
  • Via di Baciacavallo (nuova), tratto posto a collegamento tra Via del Ferro e Via Paronese (nuova);
  • Via Paronese (nuova), tratto posto a collegamento tra Via di Baciacavallo (nuova) e Via per Iolo;
  • Viale dell'Unione Europea:

CHIUSURA CORSIA DI DESTRA o DI SINISTRA a fasi alterne, in ambedue le carreggiate, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di: segnale di corsia chiusa (chiusura corsia di destra/ chiusura corsia di sinistra);

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e/o A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.


Si dispone che dette operazioni siano effettuate con l'ausilio di un mezzo dotato di segnaletica stradale di: segnale mobile di protezione (Figura II 401 Art. 39).


In considerazione degli effetti che gli interventi a cura di ALIA S.p.A. possano determinare sulla viabilità, tenendo conto anche di altri eventuali lavori, eventi, manifestazioni o simili in corso o programmati, è necessario che questi vengano preventivamente concordati con l'Ufficio Trasporti e Traffico.


Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

ALIA S.p.A., affidataria del Servizio di Igiene Urbana e del Servizio di Manutenzione Ambiente Urbano per conto del Comune di Prato nonché le imprese da essa incaricate per l'esecuzione dei lavori di taglio dell'erba ai cigli stradali, dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, per la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada nonché per agevolare ogni tipo di manovra ai veicoli dei residenti e/o ai veicoli commerciali per operazioni di carico/scarico merci, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), dandone preventivamente comunicazione almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori al Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cura e spese di ALIA S.p.A. e/o della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili di ALIA S.p.A.;
  4. rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di contenimento della diffusione del contagio dal virus Covid-19 nei cantieri;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ALIA S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di ALIA S.p.A. in solido con la ditta incaricata dell'esecuzione del taglio dell'erba, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 3 dicembre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)