Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2367/2020

Integrazione all'ordinanza n. 1968/2020, avente per oggetto "Termine sperimentazione Area Pedonale Urbana temporanea del centro storico (ordinanza n. 1128/2020), mantenimento "tariffa di cortesia" e parziali modificazioni agli orari d'accesso alla ZTL "A" (0-24) e alla ZTL "B" 7:30-18:30 per le categorie 4 e 63".
il dirigente

Vista la propria ordinanza 1968/2020, avente per oggetto "Termine sperimentazione Area Pedonale Urbana temporanea del centro storico (ordinanza n. 1128/2020), mantenimento "tariffa di cortesia" e parziali modificazioni agli orari d'accesso alla ZTL "A" (0-24) e alla ZTL "B" 7:30-18:30 per le categorie 4 e 63";

rilevata la necessità, per motivi tecnici, di revocare il punto 3) del dispositivo della suddetta ordinanza con decorrenza dal giorno 16 novembre 2020;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che:

- il punto 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 1968/2020 sia soppresso con decorrenza dal giorno 16 NOVEMBRE 2020.


Si specifica che l'ordinanza n. 1968/2020 è confermata in ogni altra sua parte.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 13 novembre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)