Vista la propria ordinanza n. 1984/2020, con la quale venivano adottati, per i giorni 11 e 25 ottobre 2020, provvedimenti temporanei di viabilità per consentire, rispettivamente, lo svolgimento di una mostra mercato denominata "Fierucola dello Scoiattolo e delle Noci" e "Fierucola delle Castagne" in varie piazze del centro storico a cura dell'Associazione "Pane di Luna";
vista la nota pervenuta dal Servizio Sviluppo Economico in data 22/11/2020, nella quale è stato comunicato che "in ottemperanza al DPCM del 18/10/2020 non è consentito lo svolgimento di sagre e fiere di comunità fino al 13 novembre 2020";
rilevata quindi la necessità di revocare parzialmente la suddetta ordinanza n. 1984/2020, con riferimento all'edizione prevista per il giorno 25 ottobre 2020;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
che, dal giorno 23 OTTOBRE 2020:
sia REVOCATA l'ordinanza n. 1984/2020 limitatamente all'edizione di una mostra mercato denominata "Fierucola delle Castagne", prevista il giorno 25 ottobre 2020 in varie piazze del centro storico a cura dell'Associazione "Pane di Luna".
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione dell'evento ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 23 ottobre 2020