Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 200/2020

Divieto di fermata in un tratto di via Risorgimento.
il dirigente

Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione in un tratto di via Risorgimento, compreso tra il civico 34 e l'intersezione con via della Polla/via del Coderino, è necessario adottare appropriati provvedimenti di viabilità;

preso atto del sopralluogo effettuato da personale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico in data 10 gennaio 2020, in esito al quale è risultata opportuna l'istituzione di un provvedimento permanente di viabilità a tutela della sicurezza della circolazione;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 19/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

dispone

che dal giorno 3 FEBBRAIO 2020 in:

1. Provvedimento principale

  • Via Risorgimento, tratto compreso tra il civico 34 e l'intersezione con via della Polla/via del Coderino, su ambo i lati, siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

DIVIETO DI FERMATA, su ambo i lati, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata.

2.

Revoche

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto di via Risorgimento compreso tra il civico 34 e l'intersezione con via della Polla/via del Coderino, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità contenuti nella presente e con la segnaletica di nuova istituzione.








L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme al D.P.R. 16/12/1992, n. 495.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR- U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 24 gennaio 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)