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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2008/2020

Divieto di fermata con rimozione in un tratto di via della Chiesa di Santa Lucia.
il dirigente

Vista la richiesta pervenuta dai residenti che hanno accesso dalla via della Chiesa di santa Lucia, i quali richiedono una modifica temporanea della sosta, modificandone la disciplina;

verificato che la sezione stradale non presenta una larghezza idonea a mantenere la sosta e le relative corsie di marcia;

vista la richiesta presentata e la verifica eseguita da personale di questo ufficio, si ritiene pertanto necessario istituire una limitazione alla sosta per le motivazioni espresse in narrativa;

visto il parere favorevole espresso da questo Servizio Lavori Pubblici e Mobilità in data 30 settembre 2020;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e di fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti permanenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) ed il D.P.R. 19.12.1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

dispone

che dal giorno 02 OTTOBRE 2020 in:

  • Via della Chiesa di Santa Lucia, sul lato dei civici pari, a partire dall'intersezione con la via Bologna per circa 30 ml, siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannelli integrativi di: rimozione forzata.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, conforme a quanto disposto dagli artt. 120 e 149 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione del passo carrabile n. 30/2017.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, il richiedente ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 ottobre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)