Allo scopo di consentire, nell'ambito delle manifestazioni del Capodanno Cinese 2020, lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico, previsto in data 24 gennaio 2020, in un tratto della pista ciclopedonale "Fausto Coppi";
preso atto della richiesta pervenuta in data 21 gennaio 2020 dall'organizzazione dello spettacolo pirotecnico, relativa alla richiesta di adozione di provvedimenti di viabilità per lo svolgimento della suddetta manifestazione;
vista l'autorizzazione ad accedere "...alla sponda sinistra del fiume Bisenzio, nel tratto a valle del ponte Francesco di Marco Datini, al fine di allestire e di eseguire uno spettacolo di fuochi pirotecnici in occasione del Capodanno cinese...", rilasciata dalla Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale alla ditta Fuochi Show di Orazio Ensabella, fatte salve le condizioni e le prescrizioni in essa riportate, in risposta alla richiesta prot. 22437 del 21/01/2020;
vista la licenza rilasciata, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., dalla Questura di Prato, Div. P.A.S./Cat.7.E, prot. 4255 del 23/01/2020, al pirotecnico Ensabella Orazio per "l'accensione dei fuochi artificiali che si terranno..." in un tratto della pista ciclopedonale "Fausto Coppi" "...in data 24 gennaio 2020, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, in occasione del Capodanno cinese";
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza degli addetti alla preparazione dello spettacolo pirotecnico nonché dei partecipanti allo stesso;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il giorno 24 GENNAIO 2020, dalle ore 17:00 fino al termine dello spettacolo pirotecnico e comunque non oltre le ore 21:00, nella sotto indicata pista ciclabile siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1 Provvedimento principale
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato alle biciclette;
L'intera area interessata dagli allestimenti per lo spettacolo pirotecnico dovrà essere circoscritta tramite barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 da collocare nei punti e per l'estesa evidenziati nell'Allegato 1.
2. Preavvisi
L'organizzazione dello spettacolo pirotecnico dovrà apporre i pannelli di preavviso dell'interruzione temporanea dei collegamenti ciclopedonali interessati dallo spettacolo stesso nei seguenti punti:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio PR - U.O.C Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione dello spettacolo pirotecnico dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nonché alla sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
AVVERTE
che i responsabili dello spettacolo pirotecnico dovranno adottare tutte le opportune cautele per garantire che la manifestazione si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;
che al pubblico dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti allo spettacolo.
Al termine dello spettacolo pirotecnico dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, e se necessario, dovrà essere contattata l'azienda Alia S.p.A. affinché sia provveduto alla pulizia dell'area interessata dallo spettacolo pirotecnico.
RENDE NOTO
che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione dello spettacolo pirotecnico ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza della riscontrata impropria apposizione della segnaletica provvisoria, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione dello spettacolo pirotecnico, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 24 gennaio 2020