Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2139/2020

Piattaforma aerea in via Marianna Nistri, civici 10/a-12.
il dirigente

Allo scopo di consentire il posizionamento di una piattaforma aerea occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in via M. Nistri, civici 10/a-12;

vista la richiesta P.G. 20.055.066.201001 del giorno 01 ottobre 2020, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 1287/2020 del giorno 01 ottobre 2020;

visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16.05.2020, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 15.07.2020, e, in particolare, l'art. 1, punto 14, per il quale "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi...";

visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 dell'11/06/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" nella parte in cui si riferisce al "...protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 13...";

visto il citato Allegato 13, avente per oggetto "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", al D.P.C.M. 11 giugno 2020;

visto il D.P.C.M. 14 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 176 dell'14/07/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", il quale, al comma 1, dispone che "...le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020";

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, avente per oggetto "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 30/07/2020, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, in base al quale "...all'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 le parole 31 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti 15 ottobre 2020";

visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 avente per oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/379 del 3 giugno 2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 248 del 7 ottobre 2020, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ove è riportato che "all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole 15 ottobre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 gennaio 2021;

visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 253 del 13-10-2020);

visto l'art. 2 del succitato D.P.C.M. 13 ottobre 2020, avente per oggetto Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, il quale stabilisce che "sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali...rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 40 del 22 aprile 2020 avente per oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2" e, in particolare, il punto 12 del dispositivo, ove è significato di "di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.04.2020...", e il terzo capoverso delle "Disposizioni finali" ove "è confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.04.2020...";

acquisita, in data 1° ottobre 2020, agli atti dell'ufficio, la dichiarazione - contenuta nell'istanza per l'occupazione di suolo pubblico indirizzata a So.Ri. S.p.A. - relativa al rispetto di tutte le prescrizioni tese a evitare il contagio da virus Covid-19, a cura della ditta esecutrice dei lavori, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che nei giorni 28 e 29 OTTOBRE 2020, dalle ore 07:00 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 19:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1 Provvedimento principale

  • Via Marianna Nistri, nel tratto compreso tra il civico 12 e l'intersezione con Via R. Gattorno:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannello integrativo di: validità.

L'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone che gli stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, posti in prossimità dell'area interessata dai lavori, siano recuperati nelle vicinanze ed opportunamente dotati di idonea segnaletica.


2. Deviazioni

Durante la fase di attuazione del suddetto provvedimento di divieto di transito il traffico proveniente dal lato di via Arcangeli e diretto in via M. Nistri, tratto compreso tra via R. Gattorno e via Frascati, sarà deviato in:

Via Pomeria, Via Frascati, Via Carbonia, Via R. Gattorno e Via M. Nistri.

3. Ulteriori provvedimenti:

3.1

  • Via Marianna Nistri, nel tratto compreso tra l'intersezione con M. Datini ed il civico 14:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i frontisti ed i residenti del tratto di via M. Nistri interessato dai lavori, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.

3.2

  • Via Marianna Nistri, in corrispondenza dell'intersezione con M. Datini:

STRADA SENZA USCITA, per i residenti del tratto di via M. Nistri interessato dai lavori verso il civico 14, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

3.4

  • Via Marianna Nistri, per il traffico proveniente dal lato del civico 14 della stessa, in corrispondenza dell'intersezione con Via M. Datini:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.

3.5

  • Via Margherita Datini:

SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da Via M. Nistri verso Via dei Sassoli, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: senso unico parallelo;

3.6

  • Via Margherita Datini, in corrispondenza dell'intersezione con Via dei Sassoli:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.

3.7

  • Via dei Sassoli, nel tratto compreso tra Via M. Datini e Via M. Nistri:

SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da Via M. Datini verso Via M. Nistri, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica di: senso unico parallelo;

3.8

  • Via dei Sassoli, limitatamente al tratto di collegamento con Via Frascati e l'area di parcheggio posta tra i civici 55 e 61 della stessa Via dei Sassoli:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.

4. Preavvisi

La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti in corso, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso del divieto di transito da collocarsi alle seguenti intersezioni:

  • Via Pomeria, in corrispondenza dell'intersezione con via Frascati;
  • Via Pomeria, in corrispondenza dell'intersezione con via Roma;

5.

Si dispone che per tutta la validità della presente ordinanza i provvedimenti di cui al punto 2 dell'ordinanza n. 1743/2020, così come prorogata dall'ordinanza n. 1919/2020, sia sospeso in relazione a via Marianna Nistri, mentre in relazione a via Margherita Datini sia così modificato:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.

L'intera area interessata dall'esecuzione dei lavori con l'ausilio di piattaforma aerea dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone altresì che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, la piattaforma aerea dovrà essere collocata in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli.

Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  4. rispetto della dichiarazione relativa all'osservanza di tutte le prescrizioni tese a evitare il contagio da virus Covid-19, citata in premessa;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 20 ottobre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)