Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1968/2020

Termine sperimentazione Area Pedonale Urbana temporanea del centro storico (ordinanza n. 1128/2020), mantenimento "tariffa"di cortesia" e parziali modificazioni agli orari d'accesso alla ZTL "A" (0-24) e alla ZTL "B" 7:30-18:30 per le categorie 4 e 63.
il dirigente

Vista la D.G.C. n. 125 del 19/05/2020, avente per oggetto "Emergenza sanitaria COVID-19 fase 2. Istituzione di zone APU temporanee e Zona 30. Individuazioni aree disponibile per ristoro all'aperto", con la quale è stata disposta, per le motivazioni ivi riportate, l'istituzione di una "...zona APU con modalità temporanee a far data dal 10 giugno 2020 al 30 settembre 2020, dei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 24.00...";

vista la D.G.C. n. 132 del 9/06/2020, avente per oggetto "Nuova articolazione delle tariffe di alcuni parcheggi cittadini. Approvazione", con la quale è stata approvata una nuova articolazione delle tariffe di alcuni parcheggi cittadini finalizzata dall'attuazione della suddetta Area Pedonale Urbana temporanea a carattere sperimentale;

vista l'ordinanza n. 1128 del 10 giugno 2020, con la quale è stata istituita un'Area Pedonale Urbana temporanea nel centro storico, rappresentata nelle planimetrie allegate a tale ordinanza, ed è stata prevista una speciale disciplina di regolamentazione della sosta;

dato atto che la suddetta Area Pedonale Urbana temporanea ha termine di validità al 30 settembre 2020;

ritenuto, tuttavia, di mantenere alcune disposizioni inerenti alla disciplina della sosta e degli accessi alla Zona a Traffico Limitato "A" (0-24) e alla Zona a Traffico Limitato "B" 7:30-18:30 per le categorie 4 e 63, in quanto l'Amministrazione Comunale ne ha riscontrato il gradimento sia da parte dell'utenza sia da parte delle associazioni di categoria;

dato atto che l'Amministrazione Comunale ritiene di mantenere in vigore le suddette disposizioni speciali fino al 31/12/2021, data di possibile proroga della modifica del Regolamento di Occupazione del Suolo Pubblico;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli operatori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal 01 OTTOBRE 2020 al 31 DICEMBRE 2021 siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

I titolari di permessi delle categorie 1-15-2-25-10-35 potranno sostare, in orario notturno (18:00-08:00), all'interno del parcheggio in struttura del Serraglio alla tariffa, già precedentemente in vigore, di € 1,00.

2.

Nei parcheggi con sosta regolamentata a pagamento posti nella Zona a Traffico Controllato all'interno delle mura medievali per soste della durata di un'ora e mezzo la tariffa applicata a tutti gli utenti è di € 1,00, come stabilito nell'Allegato alla D.G.C. n. 132 del 9/06/2020. Sono altresì adeguati a questa tariffa anche i pagamenti effettuati con modalità remota (App e SMS).

3.

I titolari di permesso di categoria 4, oltre alla fascia oraria del mattino, compresa tra le 7:00 e le 10:00, disporranno di una fascia oraria pomeridiana unica dalle 12:30 alle 18:00.

I titolari di permesso di categoria 63, oltre alla fascia oraria notturna e del mattino (ridotta dalle ore 00:00 alle ore 10:00) disporranno di una fascia pomeridiana dalle ore 12:30 alle ore 18.00.

Per tutta la validità della presente ordinanza è pertanto sospesa - in deroga a quanto previsto dagli Allegati 2 alle ordinanze che disciplinano la Zona a Traffico Limitato "A" (0-24) e la Zona a Traffico Limitato "B" 7:30-18:30 - la fascia oraria d'accesso 19:30-21:00, relativa alla categoria 4, e la fascia oraria 20:00-24:00, relativa alla categoria 63.

4.

Si dispone che sia provveduto, a cura di Consiag Servizi Comuni S.r.l., a rendere non visibile la segnaletica stradale verticale relativa all'Area Pedonale Urbana temporanea di cui all'ordinanza n. 1128/2020.



In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, Consiag Servizi Comuni S.r.l., gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 settembre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)