Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1972/2020

Manifestazione denominata "La Misericordia di Capezzana promuove il territorio".
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di una sfilata di mezzi agricoli, nell'ambito della manifestazione denominata "La Misericordia di Capezzana promuove il territorio", prevista in varie vie del territorio comunale il giorno 04 ottobre 2020, a cura dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, Sezione di Capezzana;

vista la richiesta P.G. 153851 del giorno 28 agosto 2020, pervenuta dall'Arciconfraternita della Misericordia di Prato - Sezione di Capezzana, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità;

vista la D.G.C. n. 220 del 29 settembre 2020, inerente al gratuito patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla suddetta manifestazione;

vista la comunicazione dell'organizzazione dell'evento acquisita il giorno 28/09/2020, nella quale è stato precisato che la partenza e l'arrivo dei mezzi agricoli avverranno negli spazi interni della "Fattoria Giuliani-Carrini" posta in Via Sotto l'Organo;

preso atto dell'Allegato alla suddetta istanza della Misericordia di Prato, Sezione di Capezzana, soggetto titolare della specifica responsabilità, nel quale è stato precisato "...che personale con pettorina di riconoscimento stazionerà lungo il percorso e presso gli incroci anche in funzione delle disposizioni sul distanziamento sociale e seguendo i protocolli stabiliti dalle ordinanze per il contenimento del contagio Covid-19. In modo particolare all'inizio della sfilata e alla fine con apposita cartellonistica...";

vista la nota pervenuta in data 29 settembre 2020 dal Comando di Polizia Municipale, nella quale, con riferimento alla succitata comunicazione, viene significato che "...questo Comando, nel prendere atto per quanto afferente alla propria competenza (viabilità) dell'allegata mail, constata che l'evento comunicato non appare, per come è stato descritto dal richiedente, nell'ambito delle casistiche previste dalla Direttiva Piantedosi, e rimette la presente ai competenti uffici per le opportune valutazioni di carattere tecnico e di merito. Questo Comando prende inoltre atto delle misure che l'organizzatore dichiara di voler adottare per il contenimento del contagio da COVID-19 in ragione dello svolgimento dell'evento in oggetto, ricordando comunque al medesimo organizzatore il rigoroso rispetto delle vigenti diposizioni normative emanate in materia da Governo e Regione Toscana";

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

1 Sfilata delle macchine e dei carri agricoli

che il giorno 04 OTTOBRE 2020, dalle ore 09:30 fino al termine della sfilata e comunque non oltre le ore 11:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Sotto l'Organo, nel tratto compreso tra gli spazi interni della fattoria "Giuliani-Carrini" (partenza della sfilata) e via della Chiesa di Capezzana;
  • via della Chiesa di Capezzana, tratto compreso tra l'intersezione con via Sotto l'Organo e l'intersezione regolata a rotatoria con via Tobbianese/via del Fondaccio/via Olinto Nesi;
  • via Tobbianese, tratto compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con via della Chiesa di Capezzana/via del Fondaccio/via Olinto Nesi e l'intersezione con via di Reggiana;
  • via di Reggiana, tratto compreso tra l'intersezione con via Tobbianese e l'intersezione con via Traversa Pistoiese;
  • via Traversa Pistoiese;
  • Via di Casale, tratto compreso tra l'intersezione con via Traversa Pistoiese e l'intersezione con via Tobbianese;
  • via Tobbianese;
  • via del Fondaccio, tratto compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con via Tobbianese/via della Chiesa di Capezzana/via Olinto Nesi e l'intersezione con via Andrea Costa;
  • via Andrea Costa;
  • via Giovanni Pieraccioli;
  • via Lorenzo Ciulli, tratto compreso tra l'intersezione con via Giovanni Pieraccioli/via Girolamo Frescobaldi e l'intersezione con via dell'Alberaccio;
  • via dell'Alberaccio, tratto compreso tra l'intersezione con via Lorenzo Ciulli e l'intersezione con via dell'Organo;
  • via dell'Organo;
  • via della Chiesa di Capezzana, tratto compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con via Galcianese/via Matteo degli Organi/via dell'Organo e l'intersezione via Sotto l'Organo;
  • via Sotto l'Organo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via dell'Organo e gli spazi interni della fattoria "Giuliani-Carrini" (termine della sfilata):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al passaggio dei mezzi agricoli partecipanti alla sfilata.

Si dispone che in tutti i tratti stradali che la sfilata di mezzi dovrà eventualmente percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.

Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento sia subordinata alla presentazione da parte dell'organizzazione dell'evento delle necessarie istanze ai competenti uffici e/o enti ed al rilascio, da parte di tali soggetti pubblici, dei conseguenti atti autorizzativi per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della manifestazione.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, dei partecipanti alla manifestazione e dei pedoni, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Gli organizzatori dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso o degli organi di Polizia.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolta la manifestazione.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti all'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura, da parte dell'organizzazione, circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e degli artt. 29 e ss. del relativo Regolamento di Esecuzione (R. D. 6 maggio 1940, n. 635).

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, se prevista, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta, se prevista, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, se prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione della sfilata di mezzi;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. rispetto di quanto previsto nell'Allegato all'istanza concernente il "...distanziamento sociale e seguendo i protocolli stabiliti dalle ordinanze per il contenimento del contagio Covid-19";
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 settembre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)