Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1927/2020

Revoca ordinanza n. 1173/2011 - pulizia del fondo stradale in via Fabrizio De André.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 1926 del giorno 25 settembre 2020, con la quale è stato disciplinato il servizio di pulizia meccanica del fondo stradale in via Francesco De André;

dato atto che la precedente ordinanza n. 1173 del giorno 12 maggio 2011, riferita alla disciplina del servizio di pulizia meccanica del fondo stradale nella suddetta via, risulta incompatibile con la nuova disciplina;

rilevata, pertanto, la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 1173/2011;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte dell'azienda di igiene urbana, di riparare eventuali danni derivanti dalle operazioni di pulizia meccanica;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone
  • che dal giorno 15 OTTOBRE 2020

sia REVOCATA l'ordinanza n. 1173/2011, relativa alla disciplina della pulizia meccanica del fondo stradale nella sotto indicata via:

  • Fabrizio De André.




Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Alia S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 25 settembre 2020

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)